Atti di scherno e disprezzo sono maltrattamenti in famiglia ma non ingiurie, 16 giugno

da | Giu 17, 2010 | Anno 2010

Rischia una condanna per maltrattamenti in famiglia chi sottopone il coniuge ad atti di scherno e disprezzo ma non può essere punito anche per minacce, ingiuria e violenza privata. Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 22790 del 15 giugno 2010, ha accolto il ricorso di un uomo di Firenze che aveva sottoposto l’allora moglie a una serie di atti di scherno e disprezzo. Per questo erano scattate nei suoi confronti le accuse per maltrattamenti in famiglia, minacce, ingiuria e violenza privata. Il Tribunale e la Corte d’appello lo avevano condannato. L’uomo ha fatto ricorso in Cassazione contestando, fra l’altro, la misura della pena e su questo punto lo ha vinto. Infatti secondo la quinta sezione penale il marito poteva essere punito per il reato di maltrattamenti in famiglia ma non per le altre fattispecie penali. Per questo motivo i giudici del Palazzaccio hanno annullato con rinvio la sentenza della Corte d’Appello di Firenze, sul punto della determinazione della pena e in sentenza hanno ricordato che “nella materialità del delitto di maltrattamenti rientrano percosse, minacce, ingiurie, privazioni imposte alla vittima e anche atti di scherno, disprezzo, umiliazione e di asservimento idonei a cagionare durevoli sofferenze fisiche e morali. Ne consegue che i singoli episodi vessatori comprendenti minacce e ingiurie devono essere assorbiti nel reato di maltrattamenti, non potendo andare a configurare un’autonoma ipotesi di reato”.