L’alunno disabile non ha diritto al danno esistenziale per la mancata attivazione delle ore di sostegno, 27 settembre 2010

da | Set 28, 2010 | Anno 2010

Non ha diritto al risarcimento dei danni esistenziali l’alunno portatore di handicap nel caso in cui la scuola non gli abbia assegnato un insegnante di sostegno per l’intero orario scolastico.

Lo ha stabilito il Tar della Campania che, con la sentenza 17532 del 24 settembre 2010, ha deciso il ricorso dei genitori di un ragazzo disabile contro il provvedimento con cui il preside della scuola del figlio aveva assegnato all’alunno, affetto da un grave handicap, solo 11 ore settimanali di sostegno su 30 ore di frequenza effettive. La coppia di genitori chiedeva il riconoscimento del sostegno al ragazzo per l’intero orario di lezione e il risarcimento dei danni esistenziali patiti dal figlio. I giudici napoletani hanno riconosciuto il diritto del ragazzo di essere affiancato da un insegnante di sostegno per tutte le ore di lezione, ma escluso che potesse essere risarcito il danno esistenziale. Il tar campano ha quindi concluso che “va respinta la domanda di risarcimento dei danni c. d. esistenziali asseritamente occorsi al minore portatore di handicap cui l’amministrazione scolastica abbia negato il diritto a giovarsi del sostegno scolastico in generale”. Non solo. I giudici hanno aggiunto che non può “sostenersi fondatamente che nel caso di lesione di valori della persona il danno sarebbe in re ipsa, perché la tesi snatura la funzione del risarcimento, che verrebbe concesso non in conseguenza dell’effettivo accertamento di un danno, ma quale pena privata per un comportamento lesivo”.