Se il vecchietto è lucido, il figlio non può impedirgli di sposare una donna di trent’anni più giovane, 11 luglio 2012

da | Lug 12, 2012 | Anno 2012

Se il vecchietto è lucido, il figlio non può impedirgli di sposare una donna di trent’anni più giovane
È escluso che il terzo possa opporsi al matrimonio per l’incapacità del nubendo: non rileva in questo caso l’età
 

  
Questo matrimonio s’ha da fare, eccome. L’ottuagenario vuole impalmare una donna che ha trent’anni di meno e il figlio propone opposizione ex articolo 102 Cc dopo le pubblicazioni matrimoniali ma non riesce a impedire le nozze sul rilievo dell’incapacità naturale di uno dei nubendi. L’unica eccezione concerne l’opposizione promossa dal pubblico ministero, ex articolo 102, ultimo comma, Cc, che può fondarsi sullo stato di «infermità di mente di uno dei nubendi in quanto a causa dell’età non possa essere promossa l’interdizione». E l’unica causa legata all’età che impedisce la promozione del giudizio di interdizione è quella del minore emancipato che non abbia compiuto il diciassettesimo anno di età (infatti, per il minore, nell’ultimo anno di età, può essere richiesta la misura interdittiva). Pertanto, fuori dai casi in cui l’età esclude il giudizio di interdizione, la misura di protezione contro il matrimonio contratto dall’infermo di mente è la richiesta di misura interdittiva accompagnata dalla istanza ex articolo 85, comma secondo, Cc per la sospensione della celebrazione del matrimonio. È quanto emerge da un provvedimento emesso il 9 luglio dall’ufficio volontaria giurisdizione del tribunale di Varese (presidente Giuseppe Buffone).

Marcia nuziale
Il figlio dell’arzillo vegliardo teme che la donna possa approfittare della situazione. O forse è mosso soltanto da questioni di interesse. Come che sia, l’opposizione è rigettata e il rifiuto è comunicato all’ufficiale dello stato civile del Comune nel quale il matrimonio deve essere celebrato. Anche l’eventuale istituzione ex articolo 404 Cc di un’amministrazione di sostegno in favore del nubendo – nota il giudice – non comporterebbe come conseguenza naturale l’incapacità dell’anziano a contrarre matrimonio: l’unica limitazione posta in tal senso dal codice civile a tutela dei soggetti vulnerabili è quella ex articolo 85 Cc per l’interdetto per infermità di mente. E in quell’ipotesi è stessa legge che, in pendenza della misura interdittiva, consente la sospensione della celebrazione del matrimonio (articolo 85, secondo comma, Cc). Nel nostro caso, invece, il nonnetto appare del tutto cosciente: durante l’audizione risponde con precisione alle domande del giudice, mostra connessione logica e si orienta bene nel tempo e nello spazio. Di più: risulta autonomo e indipendente. Insomma: prescindendo da un’eventuale influenza esterna (indebita o meno) circa il suo volere, all’esito dell’udienza l’anziano essere capace di intendere e volere le nozze fissate con la compagna. Fiori d’arancio, dunque.