Patto fra coniugi sull'assegno anche in separazioni e divorzi al Comune. Con un avvocato per parte

da | Mag 12, 2015 | Anno 2015

Chiarimenti del Viminale e formulari del Cnf: richiesta congiunta all’ufficiale di stato civile se il minore è figlio di uno solo dei partner. Vietato trasferire case. Basta uno dei legali per inviare le carte – 6 maggio 2015

 

Il Viminale fa il punto sulla negoziazione assistita al Comune: in caso di separazione consensuale o divorzio su richiesta congiunta i coniugi ben possono accordarsi sull’assegno di mantenimento o divorzile. Le parti devono farsi assistere da un legale per ciascuno ma può essere solo uno dei due avvocati a provvedere all’invio dei documenti all’amministrazione secondo le previsioni del decreto legge 134/14.

La circolare 6/2015 dell’Interno scioglie i dubbi interpretativi sorti nei primi mesi di applicazione dell’articolo 12 del decreto 134/14, convertito dalla legge 162/14. La decorrenza del termine di dieci giorni entro cui l’avvocato deve trasmettere all’ufficiale di stato civile la copia dell’accordo scatta dalla data di comunicazione del nulla osta o dell’autorizzazione del procuratore generale o del presidente del Tribunale a cura delle segreterie o cancellerie (i facsimile predisposti dal Cnf per facilitare gli adempimenti sono stati realizzati in collaborazione con l’Istat che cura le statistiche in materia). La sanzione amministrativa pecuniaria sarà pertanto applicata solo se nessuno degli avvocati dei due coniugi provvede alla trasmissione nei termini di legge.