Non basta il passato burrascoso dell’uomo a impedirgli il riconoscimento della paternità

da | Ago 7, 2016 | Anno 2016

È escluso che la precedente condotta di vita deteriore, fra tossicodipendenza e carcere, possa precludere il rapporto con il figlio, che ha bisogno di entrambi i genitori e diritto a una crescita serena – Sentenza, 29 agosto 2016

 

I cattivi rapporti tra le parti e le precedenti condotte di vita niente affatto esemplari non possono essere ritenuti elementi idonei per il diniego del riconoscimento di paternità. Del resto, l'altro genitore è quello che ognuno ha scelto per il proprio figlio. È quanto emerge dalla sentenza 2996/16 della sezione minori della Corte d'appello di Roma.
Il giudice di seconda istanza ha rigettato proposto da una donna contro la sentenza di primo grado che riteneva non esserci caratteristiche negative per impedire il riconoscimento della piccola da parte del padre naturale. A nulla può valere quindi il passato di tossicodipendenza dell'uomo che comunque manifesta la seria volontà di crescere la figlia aiutato, anche dalla sua famiglia d'adozione, una famiglia irreprensibile, madre insegnante di lettere e padre colonnello dell'aeronautica militare, che aveva già stabilito un significativo rapporto affettivo con la bambina. Lo stesso padre aveva inoltre conseguito un diploma di maturità classica, svolto lavoro di animatore in feste di bambini, addetto alla sicurezza, barista, cameriere, oltre ad attività di volontariato.
Inoltre, dalle segnalazioni degli stessi assistenti sociali, emergeva una condizione di disagio, trascuratezza igienico-sanitaria e scolastica dei figli della donna, due oltre alla femminuccia. Figli che vivevano con la donna e la madre, in assenza quindi di figure maschili di riferimento. La tossicodipendenza dell'uomo e la commissione di alcuni reati non possono quindi essere ritenuti elementi validi per il mancato ricongiungimento con la figlia, inoltre egli ha mostrato consapevolezza per i reati commessi dei quali si è assunto tutte le responsabilità. L'opposizione della donna è da ritenersi, per la Corte territoriale, assolutamente ingiustificata, considerato il diritto della bambina ad entrambi i genitori per una serena ed equilibrata crescita psico-fisica e l'arricchimento che la stessa riceverebbe da un punto di vista affettivo, oltre che materiale, dalla presenza anche del nucleo familiare paterno, composto da persone irreprensibili, che rappresenterebbero per la bimba un'opportunità irrinunciabile.