Stop all'imposta per l'avvocata neomamma che ricorre a una giovane collega per pratiche e ricerche

da | Lug 16, 2017 | Anno 2017

Omesso l’esame su un fatto decisivo: la nascita del figlio. Dalle fatture portate a deduzione dei costi emerge l’attività della collaboratrice, che si può giustificare con i primi mesi di vita del bambino – Sentenza, 14 luglio 2017

 

 

Stop all’Irap per l’avvocata neomamma. Non si può ritenere sussistente l’autonoma organizzazione a carico della contribuente solo perché si avvale di una giovane collega per una serie limitata di attività: la Ctr, infatti, ignora la nascita del bambino laddove che ben può avere determinato una situazione eccezionale per la professionista, almeno nei primi mesi di vita del neonato, costringendola a ricorrere alla prestazione di un terzo. È quanto emerge dalla sentenza 17463/14, pubblicata il 14 luglio dalla sezione tributaria della Cassazione.

Prestazione occasionale
Trova ingresso la censura della contribuente che denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, che pure è stato oggetto di discussione fra le parti. Sbaglia la Ctr a obliterare la nascita del figlio dedotta dall’avvocata (che mai l’Agenzia delle entrate si è sognata di contestare). E ciò perché la necessità di stare vicino al neonato almeno nel periodo dell’allattamento costituisce una circostanza fondamentale nella controversia: rende credibile la tesi che il ricorso alla giovane collega sia stato saltuario e circoscritto a pratiche specifiche, oltre che ad adempimenti di cancelleria e attività di ricerca; un’attività che emerge dalle fatture portate a deduzione dei costi. Se la Ctr avesse considerato le esigenze del marmocchio, sarebbe potuta arrivare a una decisione diversa, al di là dell’utilizzo di beni ammortizzabili e ammortizzati pari rispettivamente a oltre 6.144 euro e 915 euro contestati nell’accertamento. E ciò perché il fatto che la mamma debba accudire il piccolo si riflette sull’attività professionale della contribuente e incide sul giudizio di occasionalità o meno della prestazione resa dal terzo. Sarà dunque il giudice del rinvio a stabilire se l’attività svolta dalla giovane collega sia legata all’impegno richiesto nella prima fase di vita del bambino. Parola al giudice del rinvio.