Addio assegno se il matrimonio breve e senza figli non ha intaccato le chance di lavoro dell'ex

da | Ott 21, 2017 | Anno 2017

L'adeguatezza dei mezzi di sostentamento personali non deve essere parametrata ai redditi dell'altro coniuge – Sentenza, 21 ottobre 2017

 

L’ex coniuge non ha diritto all’assegno di divorzio se il matrimonio breve e senza figli non ha intaccato le sue chance di lavoro.
L’adeguatezza dei mezzi di sostentamento personali, infatti, non deve essere parametrata ai redditi dell’altro coniuge. Lo ha affermato il tribunale di Genova nella sentenza 2300/17 che ha pronunciato il divorzio di due coniugi respingendo la richiesta di un assegno divorzile avanzata dalla donna.
Il tribunale, nel decidere la questione, ha affermato che ai fini della decisione sulla richiesta di assegno divorzile occorre valutare innanzitutto se, dal momento in cui si è sciolta la comunione spirituale e materiale propria della convivenza matrimoniale, ciascuna delle parti ha comunque la possibilità di provvedere autonomamente a se stessa ovvero proprio il matrimonio ha determinato una modifica pressoché irreversibile nelle chance di lavoro e di affermazione professionale di ciascuna parte, proprio in ragione del contributo prevalente o esclusivo fornito alla comunione matrimoniale, modifica che rende oggettivamente impossibile provvedere a se stessi in maniera adeguata e consona al tenore di vita goduto in corso di matrimonio.