Il genitore separato deve mantenere la figlia precaria che convive con il fidanzato, 21 novembre 2011

da | Nov 26, 2011 | Anno 2011


Il genitore separato deve mantenere la figlia precaria che convive con il fidanzato
Il contratto a progetto non fa venir meno gli obblighi in favore dei ragazzi adulti
 

Deve continuare a versare il mantenimento al figlio adulto e che lavora con contratto a progetto il coniuge obbligato all’assegno. La precarietà dell’impiego allunga i doveri verso i ragazzi.
Lo ha ricordato la Corte d’Appello di Roma che ha sancito l’obbligo di un padre separato di versare alla moglie, in favore della figlia adulta, un assegno di mantenimento perché la ragazza non aveva ancora un lavoro stabile ma solo un contratto a progetto.
Ad avviso dei giudici, il dovere di mantenimento del figlio maggiorenne, gravante sul genitore separato non convivente sotto forma di obbligo di corresponsione di un assegno ex articolo 156 c.c., cessa solo all’atto del conseguimento, da parte del figlio, di uno status di autosufficienza economica consistente nella percezione di un reddito corrispondente alla professionalità, quale che sia, acquisita in relazione alle normali e concrete condizioni di mercato. Ne consegue che, una volta che sia provata la prestazione di attività lavorativa retribuita, resta rimessa alla valutazione del giudice del merito la eventuale esiguità del reddito percepito, al fine di escludere la cessazione dell’obbligo di contributo al mantenimento del figlio a carico del genitore non affidatario. Dunque, non qualsiasi reddito e qualsiasi attività produttiva di reddito fa venir meno il dovere di mantenimento del figlio maggiorenne ma solo il raggiungimento di uno status di autosufficienza economica per come sopra detto, la cui prova incombe chiaramente al soggetto obbligato.