Il principio di parità 6 dicembre 2000

da | Lug 18, 2012 | Scritti d'archivio

IL PRINCIPIO DI PARITA’

UNIONE EUROPEA

CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL’UNIONE EUROPEA

NIZZA, 6 dicembre 2000

CAPO III

UGUAGLIANZA

Articolo 23

Parità tra uomini e donne

La parità tra uomini e donne deve essere assicurata in tutti i campi, compreso in materia di occupazione, di lavoro e di retribuzione.

Il principio della parità non osta al mantenimento o all’adozione di misure che prevedano vantaggi specifici a favore del sesso sottorappresentato

ITALIA

Legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2

"Disposizioni concernenti l’elezione diretta dei Presidenti delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano"

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1 febbraio 2001

Art. 1.
(Modifiche allo Statuto della Regione siciliana)

b) all’articolo 3, primo comma, le parole: "in base ai princìpi fissati dalla Costituente in materia di elezioni politiche" sono sostituite dalle seguenti: "in armonia con la Costituzione e i princìpi dell’ordinamento giuridico della Repubblica e con l’osservanza di quanto stabilito dal presente Statuto. Al fine di conseguire l’equilibrio della rappresentanza dei sessi, la medesima legge promuove condizioni di parità per l’accesso alle consultazioni elettorali";


Art. 2.
(Modifiche allo Statuto speciale per la Valle d’Aosta)

c) all’articolo 15, le parole: "ed il suo Presidente" sono sostituite dalle seguenti: "e il Presidente della Regione"; e sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"In armonia con la Costituzione e i princìpi dell’ordinamento giuridico della Repubblica e con l’osservanza di quanto disposto dal presente Titolo, la legge regionale, approvata con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, determina la forma di governo della Regione e, specificatamente, le modalità di elezione del Consiglio della Valle, del Presidente della Regione e degli assessori, i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con le predette cariche, i rapporti tra gli organi della Regione, la presentazione e l’approvazione della mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione, nonché l’esercizio del diritto di iniziativa popolare delle leggi regionali e del referendum regionale abrogativo, propositivo e consultivo. Al fine di conseguire l’equilibrio della rappresentanza dei sessi, la medesima legge promuove condizioni di parità per l’accesso alle consultazioni elettorali. L’approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione, se eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l’impedimento permanente, la morte o le dimissioni dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio regionale. In ogni caso, i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti del Consiglio della Valle.

Art. 3.
(Modifiche allo Statuto speciale per la Sardegna)

c) all’articolo 15, le parole: "ed il suo Presidente" sono sostituite dalle seguenti: "e il Presidente della Regione"; e sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"In armonia con la Costituzione e i princìpi dell’ordinamento giuridico della Repubblica e con l’osservanza di quanto disposto dal presente Titolo, la legge regionale, approvata dal Consiglio regionale con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, determina la forma di governo della Regione e, specificatamente, le modalità di elezione, sulla base dei princìpi di rappresentatività e di stabilità, del Consiglio regionale, del Presidente della Regione e dei componenti della Giunta regionale, i rapporti tra gli organi della Regione, la presentazione e l’approvazione della mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione, i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con le predette cariche, nonché l’esercizio del diritto di iniziativa legislativa del popolo sardo e la disciplina del referendum regionale abrogativo, propositivo e consultivo. Al fine di conseguire l’equilibrio della rappresentanza dei sessi, la medesima legge promuove condizioni di parità per l’accesso alle consultazioni elettorali. Le dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio regionale comportano lo scioglimento del Consiglio stesso e l’elezione contestuale del nuovo Consiglio e del Presidente della Regione se eletto a suffragio universale e diretto. Nel caso in cui il Presidente della Regione sia eletto dal Consiglio regionale, il Consiglio è sciolto quando non sia in grado di funzionare per l’impossibilità di formare una maggioranza entro sessanta giorni dalle elezioni o dalle dimissioni del Presidente stesso.

Art. 4.
(Modifiche allo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige)

v) all’articolo 47, le parole: "e il suo Presidente" sono sostituite dalle seguenti: "e il Presidente della Provincia" e sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"In armonia con la Costituzione e i princìpi dell’ordinamento giuridico della Repubblica, con il rispetto degli obblighi internazionali e con l’osservanza di quanto disposto dal presente Capo, la legge provinciale, approvata dal Consiglio provinciale con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, determina la forma di governo della Provincia e, specificatamente, le modalità di elezione del Consiglio provinciale, del Presidente della Provincia e degli assessori, i rapporti tra gli organi della Provincia, la presentazione e l’approvazione della mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Provincia, i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con le predette cariche, nonché l’esercizio del diritto di iniziativa popolare delle leggi provinciali e del referendum provinciale abrogativo, propositivo e consultivo. Al fine di conseguire l’equilibrio della rappresentanza dei sessi, la medesima legge promuove condizioni di parità per l’accesso alle consultazioni elettorali. Le dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio provinciale comportano lo scioglimento del Consiglio stesso e l’elezione contestuale del nuovo Consiglio e del Presidente della Provincia, se eletto a suffragio universale e diretto. Nel caso in cui il Presidente della Provincia sia eletto dal Consiglio provinciale, il Consiglio è sciolto quando non sia in grado di funzionare per l’impossibilità di formare una maggioranza entro novanta giorni dalle elezioni o dalle dimissioni del Presidente stesso.

Art. 5.
(Modifiche allo Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia).

d) all’articolo 12, le parole: "ed il suo Presidente" sono sostituite dalle seguenti: "e il Presidente della Regione"; e sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"In armonia con la Costituzione e i princìpi dell’ordinamento giuridico della Repubblica e con l’osservanza di quanto disposto dal presente Titolo, la legge regionale, approvata dal Consiglio regionale con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, determina la forma di governo della Regione e, specificatamente, le modalità di elezione del Consiglio regionale, del Presidente della Regione e degli assessori, i rapporti tra gli organi della Regione, la presentazione e l’approvazione della mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione, i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con le predette cariche, nonché l’esercizio del diritto di iniziativa popolare delle leggi regionali e la disciplina del referendum regionale abrogativo, propositivo e consultivo. Al fine di conseguire l’equilibrio della rappresentanza dei sessi, la medesima legge promuove condizioni di parità per l’accesso alle consultazioni elettorali. Le dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio regionale comportano lo scioglimento del Consiglio stesso e l’elezione contestuale del nuovo Consiglio e del Presidente della Regione se eletto a suffragio universale e diretto. Nel caso in cui il Presidente della Regione sia eletto dal Consiglio regionale, il Consiglio è sciolto quando non sia in grado di funzionare per l’impossibilità di formare una maggioranza entro sessanta giorni dalle elezioni o dalle dimissioni del Presidente stesso.

Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3

"Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione"

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 248 del 24 ottobre 2001

Art. 3.

1. L’articolo 117 della Costituzione è sostituito dal seguente:

………………………..

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

MODIFICA DELL’ART. 51 DELLA COSTITUZIONE

(approvato il 17/9 in seconda lettura in Commissione affari costituzionali del Senato come atto 1213 B e ora in attesa di discussione in Aula)

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Testo approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica e, in seconda deliberazione, dalla Camera dei deputati

Art. 1.

1. All’articolo 51, primo comma, della Costituzione, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini».

Art. 51.
Tutti i cittadini dell’uno o dell’altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge.
La legge può, per l’ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.
Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.

VERSO I NUOVI STATUTI REGIONALI

Le proposte di testi elaborate dalle Commissioni per la revisione degli Statuti regionali (aggiornamento al 1/10/2002)

REGIONE

DATA

IL PRINCIPIO DI PARITA’

LEGGE ELETTORALE

TOSCANA

Giu. 2002

Tutela delle diversità: “La Regione promuove il diritto di ogni persona a condizioni di pari opportunità in tutti i campi della vita e del lavoro”

ABRUZZO

Dic. 2001

Art. 4 La garanzia dei diritti e l’uguaglianza tra uomini e donne. 1) “La Regione è impegnata al rispetto e alla promozione dei diritti dei cittadini previsti dalla Costituzione, attraverso la legislazione, l’amministrazione e le altre forme di tutela indicate dallo statuto. 2) la Regione promuove l’uguaglianza dei diritti e garantisce la pari opportunità tra uomini e donne”.

Art:4 punto 3) “La Legge Regionale assicura a uomini e donne la parità di accesso alle cariche pubbliche ed elettive”

BASILICATA

Nov.2001

Art. 7 punto c): “La Regione Basilicata concorre a rimuovere ogni ostacolo che impedisce la realizzazione della parità degli uomini e delle donne nella società, nella cultura e nell’economia; promuove l’uguaglianza tra i sessi nell’accesso alle cariche elettive”

Art.7 punto c) (La Regione) “promuove l’uguaglianza tra i sessi nell’accesso alle cariche elettive”

VENETO

Gen. 2001

Proposta dei consiglieri Cacciari,Variati, Zanonato e altri. Art. 12 obiettivi generali) “La Regione promuove azioni in favore dell’affermazione dei diritti della persona, della famiglia e per le pari opportunità”

Art.34 Il sistema elettorale) “Nelle liste che si presentano alla competizione elettorale dovrà essere garantita la presenza del 50% di ognuno dei due sessi”

 

MARCHE

Feb. 2002

Art 3 Eguaglianza) punto 2: “La Regione valorizza la differenza di genere in ogni campo ed attività operando al fine di garantire condizioni di effettiva parità a donne e uomini”

Art. 3 punto 2 secondo capoverso) “Le leggi regionali garantiscono parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive e negli enti, negli organi e in tutti gli incarichi di nomina del consiglio e della giunta”

LOMBARDIA

Mag. 2002

Art. 5 ultimo capoverso) “La Regione promuove, con appositi provvedimenti, la parità fra uomini e donne con particolare riguardo all’accesso alle cariche elettive”

Art. 5 idem

CALABRIA

Mag. 2002

Art. 2) punto 2: “La Regione ispira in particolare la sua azione al raggiungimento dei seguenti obiettivi: punto d) la rimozione di ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica nonché la promozione della parità di accesso tra gli uomini e le donne alle cariche elettive”

Art.37 Il sistema elettorale) punto 2:

“La legge elettorale rimuove ogni ostacolo che impedisca la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive”