Nell’ambito della causa di affidamento il minore non può essere ascoltato se questo lo espone a un negativo coinvolgimento emotivo, 15 marzo 2013

da | Mar 17, 2013 | Anno 2013


Nell’ambito della causa di affidamento il minore non può essere ascoltato se questo lo espone a un negativo coinvolgimento emotivo
Rilevanti l’età del minore le sue condizioni e i disagi familiari. Il piccolo non può essere esposto a un ulteriore stress nella controversia tra i genitori

 
Nell’ambito della causa di affidamento il minore non può essere ascoltato se questo lo espone a un negativo coinvolgimento emotivo. Il diniego di ascolto si deve fondare sulla valutazione dell’età, delle condizioni e dei disagi già manifestati dal bambino. Soprattutto il giudice non può esporre il bambino a un ulteriore e negativo coinvolgimento emotivo nella controversia tra i genitori.

Lo ha sancito la Corte di cassazione che, con la sentenza 6645 del 15 marzo 2013, ha respinto il ricorso di una madre contro la decisione della Corte d’appello di Potenza che, sulla scia del Tribunale per i minorenni, ha confermato la sospensione della potestà genitoriale sul figlio minore confermando l’affidamento in via esclusiva al padre e disponendo che quest’ultimo accompagnasse il figlio dalla madre a farle vista per tre volte l’anno. Il tutto perché la donna non si era attenuta alle indicazioni poste con il decreto, che non aveva seguito il percorso terapeutico presso i servizi sociali, che non aveva versato l’assegno mensile per il mantenimento del figlio e che non aveva rispettato neanche il regime delle visite. La prima sezione civile ha ritenuto congrua la decisione della Corte di merito valutando, prima di tutto, lo stato del bambino: per esempio la collocazione presso il padre, alla luce della situazione di fatto accertata, ha evidenziato il progressivo miglioramento delle condizioni, documentate anche dal dirigente scolastico e dai sanitari Asl. Proprio per tale condizione di miglioria, per Piazza Cavour, ritenendo inopportuna l’audizione del bambino (richiesta dalla madre), il motivo non ha pregio, risolvendosi in rilievi critici avulsi dal tenore della decisione, da cui emerge che il diniego di ascolto del minore, si è ineccepibilmente fondato sulla valutazione dell’età, delle condizioni e dei disagi già manifestati dallo stesso, quali emersi dal richiamato contesto delle risultanze processuali, anche documentali e, quindi, sulla conclusiva, seppure implicita, attribuzione di prevalenza alle esigenze di tutela dell’interesse superiore del bambino, anche a non essere ulteriormente esposto a presumibili pregiudizi derivanti dal rinnovato coinvolgimento emotivo nella controversia che vedeva contrapposti i genitori. Pertanto, alla ricorrente non resta che pagare le spese di giudizio.