Il rapporto extraconiugale solo platonico non fa scattare l’addebito della separazione, 12 aprile 2013

da | Apr 14, 2013 | Anno 2013


Il rapporto extraconiugale solo platonico non fa scattare l’addebito della separazione
È escluso che la relazione affettiva coltivata su Internet a molti chilometri di distanza possa determinare l’impossibilità della convivenza


 
Dietrofront della Suprema corte sull’addebito della separazione: è escluso che lo scambio interpersonale extraconiugale possa assumere concreti connotati di una relazione sentimentale adulterina specie se il legame si rivela platonico, basato su telefonate o via internet. Ma non solo. È rilevante la distanza tra i luoghi di residenza e il mancato reciproco coinvolgimento sentimentale non ricambiato da lei.
Lo ha sancito la Corte di cassazione che, con la sentenza 8929 del 12 aprile 2013, ha respinto il ricorso di un 62enne contro la decisione della Corte d’appello di Bologna che ha revocato l’addebito della separazione alla moglie in quanto non vi era prova certa dell’infedeltà della donna intesa nel senso di relazione adulterina se non la presenza di una «missiva di tenore amoroso via internet», in cui però non c’è traccia di cenni di rapporti sessuali, occasionali o ripetuti. Ma non solo.
La prima sezione civile, in linea con la Corte emiliana, ha ritenuto che non può essere posto l’addebito che derivi da una mera infatuazione non corrisposta, nel caso dalla moglie, né tanto sulla base di una relazione platonica di un coniuge con estranei rendeva addebitabile la separazione soltanto quando, in considerazione degli aspetti esteriori con cui era coltivata e dell’ambiente in cui i coniugi vivevano, avesse dato luogo a plausibili sospetti di infedeltà e quindi, anche se non si fosse sostanziata in un adulterio, avesse comportato offesa alla dignità e all’onore dell’altro coniuge. Insomma, nonostante la Suprema corte ha ripetutamente affermato che la relazione di un coniuge con estranei rende addebitabile la separazione, ai sensi dell’articolo 151 Cc, non solo quando si sostanzi in un adulterio ma anche quando, in considerazione degli aspetti esteriori con cui è coltivata e dell’ambiente in cui i coniugi vivono, dia luogo a plausibili sospetti di infedeltà e comporti offesa alla dignità e all’onore dell’altro coniuge, nel caso invece non è sufficiente la relazione platonica. Pertanto, all’ex marito non resta che pagare 3 mila euro di spese.