Due reati in concorso per l’obbligato che non versa l’assegno divorzile e il mantenimento al minore

da | Nov 8, 2015 | Anno 2015

Autonome le due condotte: può realizzarsi l’una senza l’altra. Se il fatto storico è lo stesso, si configura un legame «formale eterogeneo» fra i delitti di cui alla legge 898/70 e all’articolo 570 Cp – Sentenza 5 novembre 2015

È responsabile di concorso formale eterogeneo tra l’omessa corresponsione dell’assegno divorzile per l’ex coniuge e omessa prestazione del contributo al mantenimento della figlia minorenne oltre ed omessa prestazione dei mezzi di sussistenza sia alla moglie che alla figlia il marito padre/ che, dal momento della separazione in poi e fino al divorzio versa solo una rata di quanto stabilito dal giudice. Le due condotte sono del tutto autonome potendo realizzarsi la prima ipotesi senza che si consumi la seconda, qualora, ad esempio, l’obbligato versi soltanto una parte dell’assegno divorzile, così consumando senz’altro il reato speciale ma senza privare dei mezzi di sussistenza i familiari creditori. Laddove, invece, il fatto storico sia esattamente lo stesso, sussiste concorso formale eterogeneo tra il delitto di cui all’art. 12 – sexies della L. n. 898/1970 e quello di cui all’articolo 570, comma 2, ip. n. 2 del Cp, qualora la mancata corresponsione dell’assegno divorzile faccia altresì mancare al figlio minore i mezzi di sussistenza. A sancirlo è la sentenza 3147/2015 della sezione penale del tribunale di Bologna che ha rigettato il ricorso di un uomo che non hai versato nulla, se non una prima rata, facendo quindi mancare alla figlia minore, i mezzi minimi di sussistenza.