Validi gli atti di Equitalia consegnati alla figlia del contribuente presso il vecchio indirizzo

da | Dic 20, 2016 | Anno 2016

Il recapito al parente salva l’esattore dall’invalidità della cartella nonostante il trasferimento del destinatario – Sentenza, 20 Dicembre 2016

 

Gli atti di Equitalia notificati presso la vecchia residenza sono validi se consegnati a un parente stretto.

Lo ha sancito la Ctr del Lazio che, con la sentenza n. 6901 dell’11 novembre 2016, ha respinto il ricorso di una contribuente che aveva ricevuto un plico dell’esattore a Roma dopo che lei si era trasferita ad Ardea.

L’atto era stato consegnato alla figlia. Tanto è bastato ai giudici di merito per convalidarne l’efficacia.

Confermando per intero il verdetto della Ctp, i giudici regionali hanno infatti spiegato che alla sanzione della nullità degli atti tributari non è direttamente applicabile il regime normativo di diritto sostanziale e processuale dei vizi di nullità dell'atto amministrativo che hanno trovato riconoscimento positivo nell'art. 21 septies della legge n. 241/1990 e sistemazione processuale nell'art. 31,comma 4, del D.Lgs. n. l04 del 2/7/2010, atteso che l'ordinamento tributario costituisce un sottosistema del diritto amministrativo con il quale è in rapporto di “species ad genus”, ostando alla generale estensione del regime normativo di diritto amministrativo, la scelta operata dal legislatore di ricomprendere nella categoria unitaria della nullità tributaria indifferentemente tutti i vizi ritenuti tali da inficiare la validità dell'atto tributario,indipendentemente dalla peculiare natura di ciascuno, nello schema della invalidità-annullabilità dovendo gli stessi essere tempestivamente fatti valere dal contribuente mediante impugnazione da proporsi, con ricorso, entro il termine di decadenza di cui all'art. 21 del D.Lgs.n.546/92, in difetto del quale il provvedimento tributario si consolida divenendo definitivo e legittimando l'amministrazione finanziaria alla riscossione coattiva dell'imposta. Da ciò deriva che in difetto di tempestiva impugnazione dell'atto normativo affetto da vizi di nullità, tali vizi non possono essere comunque fatti valere per la prima volta dal contribuente con la impugnazione dell'atto conseguenziale, nè che, emergendo tali vizi dagli stessi atti processuali, possono essere rilevati d'ufficio dal giudice tributario, in difetto di norma di legge che attribuisca espressamente tale potere.