Dall’affidamento, all’adozione, dal mantenimento al luogo di residenza, l’ascolto diretto dei piccoli è sempre più diffuso, purché non sia a rischio – Norme di famiglia, 2 settembre 2017
Nel distretto di Milano la tendenza è quella di un ascolto diretto del minore nell’ambito dei procedimenti di affidamento, adozione, mantenimento e separazione in generale.
È quanto emerge da un bilancio dei provvedimenti più significativi depositati negli ultimi anni nel distretto meneghino.
Al centro dei riflettori l’articolo 155 sexies del codice civile (Poteri del giudice e ascolto dei minori), norma introdotta con la riforma del diritto di famiglia classe 2012.
In particolare la disposizione recita che «prima dell'emanazione, anche in via provvisoria, dei provvedimenti di cui all'articolo 155, il giudice può assumere, ad istanza di parte o d'ufficio, mezzi di prova. Il giudice dispone, inoltre, l'audizione del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento. Qualora ne ravvisi l'opportunità, il giudice, sentite le parti e ottenuto il loro consenso, può rinviare l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 155 per consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo, con particolare riferimento alla tutela dell'interesse morale e materiale dei figli».
La norma ha creato non pochi problemi sul piano interpretativo. Ma sono senz’altro prevalenti le decisioni con le quali viene disposto l’ascolto del bambino, in molti casi anche sotto i dodici anni.
Dai provvedimenti esaminati salta subito agli occhi la propensione dei giudici meneghini a disporre l’ascolto e, addirittura in alcuni casi, l’interrogatorio del minore quando ci sono gravi contrasti fra i coniugi.
È sempre del Tribunale di Milano (decreto 13 ottobre 2014) il provvedimento con il quale in caso di cosiddetta sindrome Pas (alienazione parentale), dovuta a continui litigi fra i coniugi, gli accertamenti diagnostici vanno condotti sugli adulti e non sui piccoli.
Non mancano, ma sono più rari, i casi di audizione indiretta dei figli e cioè fatta da un Ctu. Il caso più diffuso è quello che si verifica in presenza di problemi psicofisici del ragazzino al quale viene risparmiato l’incontro con il magistrato che potrebbe creargli dei pregiudizi.