Agevolazioni prima casa sull'immobile in comunione anche se uno dei coniugi non ha la residenza

da | Giu 24, 2018 | Anno 2018

Accolto nel merito il ricorso del marito. Rilevante che l'abitazione sia adibita a domicilio familiare – Ordiannza, 22 giugno 2018

 

Il contribuente che acquista l’immobile in comunione ha diritto alle agevolazioni sulla prima casa anche quando non ha trasferito la residenza. È sufficiente che l’abitazione sia adibita a domicilio della famiglia e che l’altro coniuge vi abbia già preso la residenza.

A questa importante conclusione è giunta la Corte di cassazione che, con l’ordinanza n. 16604 del 22 giugno 2018, ha accolto in pieno il ricorso del contribuente.

La vicenda riguarda gli acquirenti di un appartamento. I due, in comunione legale, avevano usufruito della agevolazioni fiscali sulla prima casa. Poi l’ufficio aveva emesso il recupero a tassazione sulla base della circostanza che lui, a differenza della moglie, non aveva trasferito la residenza entro i termini. La Ctp e la Ctr avevano confermato l’atto impositivo ora annullato in sede di legittimità.