Sufficiente a integrare il reato ex articolo 3 della legge 54/2006 l'inosservanza dell'ordinanza emessa dal tribunale: la situazione non cambia dopo l'entrata in vigore dell'articolo 570 bis Cp – Sentenza, 29 maggio 2018
Anche se i figli sono maggiorenni ma non autosufficienti, l’onerato è responsabile penalmente in caso di mancato versamento del mantenimento e non serve la prova della mancanza dei mezzi di sussistenza. Lo ha sancito la Cassazione con la sentenza 24162/18, depositata dalla sesta sezione penale il 29 maggio.
Bocciato il ricorso di un uomo condannato a due mesi di carcere per non aver corrisposto il mantenimento in favore dei due figli maggiorenni. Il reato contestato all’imputato è previsto dall’articolo 3 della legge sull’affido condiviso (legge 54/2006) che rimanda all’articolo 12 sexies delle legge sul divorzio (898/70) ed è questo uno degli aspetti censurati dal ricorrente secondo il quale va escluso il reato perché l’obbligo sanzionato penalmente non può discendere da un inadempimento dell’ordinanza del tribunale. Il collegio, tuttavia, che rigetta il gravame ricorda che in tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare il disposto ex articolo 12 sexies citato si applica anche alla mancata corresponsione del mantenimento in favore dei figli. Situazione che non cambia per effetto dell’introduzione dell’articolo 570 bis Cp. Si può, dunque, applicare l’articolo 3 della legge 54/2006 perché – ricorda la Cassazione – la norma sanziona la «violazione degli obblighi di natura economica», senza fare distinzioni; all’articolo 1 la stessa legge ha regolato la possibilità di «imporre, in sede di separazione, il pagamento di un assegno periodico in favore dei figli maggiorenni», introducendo l’articolo 155 quinquies Cc, nel quale, tra l’altro, si prevede che l’«assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all’avente diritto». Sempre in relazione alla configurabilità del reato in questione per l’omesso pagamento dell’assegno in favore dei figli maggiorenni, va aggiunto che non c’è bisogno della prova della mancanza dei mezzi di sussistenza da parte degli stessi. In effetti, «l’articolo 155 quinquies Cc, come introdotto dalla legge citata prevede la possibilità di disporre il versamento di un assegno periodico in favore dei figli maggiorenni sul più limitato presupposto che gli stessi siano semplicemente non indipendenti economicamente».