Risposta: «Si compirà la riforma introdotta con la legge 76/2016 con l’entrata in vigore dei decreti legislativi 5/2017, 6/2017, 7/2017 che modificano l’ordinamento dello stato civile, adeguano le norme penali e riordinano quelle di diritto internazionale per consentire il riconoscimento delle coppie di fatto».
Conseguenze: «Il matrimonio contratto all’estero da cittadini italiani dello stesso sesso produce nel nostro Paese gli stessi effetti dell’unione civile regolata dalla legge nazionale entrata in vigore il 5 maggio scorso».
Approfondimenti: «Per ottenere delucidazioni sulla modifica e il riordino delle disposizioni di diritto internazionale privato in materia di unioni civili di persone sullo stesso sesso si possono consultare le prime osservazioni del Notariato sui decreti delegati della legge 76/2016, realizzate da Daniela Boggiali e Antonio Ruotolo».
Eccezioni alla regola: «L’articolo 32 bis introdotto nella legge 218/95 dal decreto legislativo 7/2017 non riguarda il matrimonio contratto all’estero fra stranieri dello stesso sesso o fra uno straniero e un cittadino italiano dello stesso sesso, per il quale dunque non opera la conversione in unione civile secondo il diritto italiano».
Legge applicabile
Nell’unione civile tra persone maggiorenni dello stesso sesso la capacità e le altre condizioni per costituire unione civile sono regolate dalla legge nazionale di ciascuna parte al momento della costituzione dell’unione civile. Se la legge applicabile non ammette l’unione civile tra persone maggiorenni dello stesso sesso si applica la legge italiana.
Rapporti patrimoniali
Nel caso in cui i partner non abbiano lo stesso passaporto le parti possono convenire per iscritto che i loro rapporti patrimoniali siano regolati dalla legge dello Stato di cui almeno una di esse è cittadina o nel quale almeno una di esse risiede.
Modalità di estinzione
Lo scioglimento dell’unione civile è regolato dalla legge applicabile al divorzio in conformità al regolamento 1259/2010/UE del Consiglio del 20 dicembre 2010 relativo ad una cooperazionerafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale.
Assistenza familiare
Le obbligazioni alimentari nella famiglia sono regolate dalla legge designata dal regolamento 2009/4/CE del Consiglio del 18 dicembre 2008 relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari, e successive modificazioni.