Da Milano le linee guida per separazioni e divorzi curati dagli avvocati: ecco i documenti necessari

da | Gen 13, 2015 | Anno 2015

Entro tre giorni lavorativi il nulla osta del pm. Nel vademecum della Procura la scheda di sintesi dell’accordo. No al contributo unificato, per ora: il Ministero chiarirà anche sulla sospensione feriale – 9 Gennaio 2015

 

Entra nel vivo la negoziazione assistita dagli avvocati per le separazioni e i divorzi di cui alla legge 162/14 con le linee guida emesse dalla Procura della Repubblica di Milano (qui disponibile come documento correlato): il vademecum indica le condizioni e la documentazione necessaria, offrendo alla scheda di sintesi dell’accordo raggiunto (e può essere utile agli avvocati e ai magistrati di tutta Italia per la novità della questione cfr. “È legge il dl 132/14: così divorzi veloci, arbitrato forense, negoziazione assistita e tutela del credito”, pubblicato il 6 novembre).

Data e decorrenza Nel capoluogo lombardo il pubblico ministero provvederà a rilasciare il nulla asta o ad autorizzare l’accordo entro tre giorni lavorativi dalla presentazione del “patto” fra coniugi, salvo imprevisti (un giorno in meno di quanto stabilito a Roma). I dieci giorni previsti per la trasmissione dell’accordo all’ufficiale dello stato civile, decorreranno dalla data di consegna delle copie del documento (o dalla comunicazione via posta elettronica certificata, che sarà attivata a giorni). Non è previsto il pagamento del contributo unificato fino a quando il ministero della Giustizia non farà luce sulla questione dopo la richiesta di chiarimenti. Via Arenula deve esprimersi anche sull’eventuale sospensione feriale dei termini per la procedura (ma fino all’estate c’è tempo).

Certificati e competenza Il vademecum elenca i documenti necessari in caso di separazione, divorzio e modifiche delle condizioni. Nel primo caso servono: estratto per sunto dell’atto di matrimonio, rilasciato dal Comune in cui è stato celebrato; stato di famiglia; certificato di residenza di entrambi i coniugi. Nel secondo caso bisogna presentare: atto integrale di matrimonio rilasciato dal Comune dove è stato celebrato; stato di famiglia di entrambi i coniugi; certificato di residenza di entrambe le parti; copia autentica del verbale di separazione consensuale con decreto di omologa (oppure atti equipollenti indicati). La competenza territoriale nell’ipotesi di separazione appartiene alla Procura ove i coniugi hanno avuto l’ultima residenza comune e nell’ipotesi di divorzio alla Procura in cui almeno uno dei coniugi ha la residenza.

Figli e adempimenti In tutti i casi, quando c’è anche la prole sono previsti ulteriori adempimenti. Se ci sono figli minorenni o maggiorenni non autosufficienti economicamente o maggiorenni portatori di handicap grave, dovrà essere allegata la dichiarazione dei redditi dei coniugi relativa agli ultimi tre anni oppure la dichiarazione sostitutiva autenticata dal Comune. In caso di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave, dovrà essere allegata la relativa certificazione sanitaria.

Punti fondamentali Vale la pena, infine, di riepilogare i punti fondamentali della negoziazione assistita in materia. La convenzione è obbligatoriamente assistita da un avvocato per parte. Il ricorso alla nuova opportunità, come si diceva, è infatti consentito anche in presenza di figli minori o di figli maggiorenni incapaci, portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti. In tal caso il pubblico ministero presso il tribunale competente, cui l’accordo deve essere trasmesso entro dieci giorni, autorizza l’accordo raggiunto in quanto rispondente all’interesse dei figli. Un analogo passaggio giudiziale è innestato nel procedimento di negoziazione in assenza di figli minori. Anche qui si è prevista la necessità di trasmissione dell’accordo al pubblico ministero presso il tribunale competente per un controllo di regolarità; spetta allo stesso pm il rilascio del nulla osta all’accordo. La convenzione produce gli effetti dei provvedimenti giudiziali che definiscono gli analoghi procedimenti. Compete agli avvocati delle parti trasmettere copia autentica dell’accordo all’ufficiale di stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto: diversamente è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da 2 mila a 10 mila euro.

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