Ostacolare le frequentazioni con gli ascendenti dall’altro ramo genitoriale priva il minore di una significativa sfera identitaria. Il piccolo ben può essere ascoltato con la nomina del curatore speciale – Sentenza del 5 marzo 2014
Dopo la prematura scomparsa della moglie, il marito non può impedire ai suoceri di frequentare suo figlio: finirebbe per privare il minore di una significativa sfera affettiva, che si rivela ancora più importante per chi ha già perso la madre. Non c’è dubbio che danneggi il bambino la condotta del padre che ostacola le frequentazioni del bambino con i nonni: il tribunale dei minori, dunque, ben può disporre la ripresa di un percorso di relazioni, vigilato dai servizi sociali. Né il genitore può opporsi all’audizione del minore, laddove l’ascolto dell’interessato non può essere vissuto come una coercizione mentre può rappresentare un’occasione per fare chiarezza nella vicenda; anzi, deve essere nominato un curatore speciale affinché provveda a tutelare la posizione del minore laddove il padre non riesce a uscire dal conflitto di interessi che, in quanto rappresentante legale del piccolo, lo vede contrapposto al bambino che non può stare in giudizio personalmente. È quanto emerge dalla sentenza 5097/14, pubblicata il 5 marzo dalla prima sezione civile della Cassazione.
Rapporti significativi
Niente da fare per il padre che ha troncato ogni relazione con gli ex suoceri dopo che la moglie è venuta a mancare: il genitore, infatti, non può imporre la sua scelta estrema anche al figlio, il quale ha diritto a conservare rapporti significativi con gli ascendenti e i parenti di ciascuno dei due rami genitoriali. E ciò innanzitutto in base alla legislazione sovranazionale e alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo: i principi sono stati recepiti dalla legge 54/2006, quella sull’affido condiviso, secondo cui il giudice deve articolare i suoi provvedimenti in modo adeguato quando il minore è divenuto orfano di un genitore per rafforzare la tutela del suo diritto a una crescita serena ed equilibrata. L’ostracismo decretato dal padre nei confronti dei nonni costituisce una condotta pregiudizievole per il figlio secondo la previsione degli articoli 330 Cc e seguenti. E dal momento che la questione dei rapporti con gli ascendenti lo riguarda da vicino è escluso che l’audizione del minore possa essere ritenuta una restrizione della libertà personale del piccolo. Legittima, anzi doverosa, la nomina ad hoc di un curatore speciale, che se è avvocato può ben stare in giudizio senza l’indicazione di un altro difensore. Al padre non resta che pagare le spese di giudizio.