Con il dl 132/14 le Fiamme gialle svolgono le indagini nell’interesse dei figli accedendo dall’anagrafe tributaria ai rapporti bancari e finanziari delle parti nelle cause di separazione e divorzio – Ordinanaza 15 aprile 2015
Indagini tributarie ad ampio spettro nelle cause di separazione e divorzio dopo la riforma del processo civile. È vero: anche prima del decreto legge 132/14 il giudice poteva ordinare di verificare la consistenza dei redditi e dei patrimoni riconducibili ai coniugi/genitori. Ma oggi può delegare le Fiamme gialle a servirsi del database dell’anagrafe tributaria e di altre banche dati pubbliche per passare ai raggi X i rapporti bancari, postali e finanziari riguardanti le parti in causa. Si tratta dunque di accertamenti ben più penetranti. È quanto emerge dall’ordinanza depositata il 3 aprile scorso dalla nona sezione civile del tribunale di Milano che costituisce senz’altro una delle prime applicazione della novella .
Arma formidabile Le indagini tributarie “semplici” trovano origine nell’articolo 5, comma nono, della legge 898/70, in base al quale il Tribunale ben può disporre indagini di polizia tributaria sui redditi, sui patrimoni e sull’effettivo tenore di vita dei coniugi/genitori. E gli accertamenti delle Fiamme gialle sulle parti in causa sono giustificati anche dall’articolo 337 ter, comma sesto, Cc che ammette indagini nell’interesse dei figli. Il giudice della famiglia, insomma, può delegare i baschi verdi ad accertare le informazioni necessarie per i provvedimenti di cui all’articolo 5 della legge divorzio (moglie) e di cui all’articolo 337 ter Cc (figli). Ora però la riforma offre al giudice la formidabile arma di accedere alle banche dati come quella dell’anagrafe tributaria tramite i gestori ai sensi dell’articolo 155 quinquies Cpc disp. att. un po’ come avviene in favore del creditore nell’ambito del pignoramento. E nei procedimenti in materia di famiglia le informazioni comunicate all’agenzia tributaria risultano utilizzabili ai sensi dell’articolo 7, comma 9, del Dpr 605/73.
Insomma, ora i finanzieri possono trarre informazioni utili sulle possibilità dei coniugi/genitori da anagrafe tributaria, archivio rapporti finanziari, pubblico registro automobilistico ed enti previdenziali. E infatti il giudice ordina alla Finanza di scoprire se la parte in causa ha macchine di valore, carte di credito collegate a conti intestati a terzi o immobili che figurano come di proprietà altrui. Nell’accertamento dei redditi rientrano non solo le dichiarazioni e le partecipazioni societarie ma anche i depositi bancari negli ultimi tre anni. Saranno i militari a informare il giudice.