È reato non mandare il figlio alla scuola dell’obbligo anche se il minore si rifiuta, 5 dicembre 2012

da | Dic 6, 2012 | Anno 2012

È reato non mandare il figlio alla scuola dell’obbligo anche se il minore si rifiuta
L’assoluta ostilità del bambino non scrimina i genitori: accolto il ricorso del pg contro l’assoluzione di una coppia di extracomunitari
 

 
Risponde del reato di inosservanza dell’obbligo dell’istruzione elementare dei minori il genitore che non manda il figlio a scuola soltanto perché il minore si rifiuta. Lo ha sancito la Corte di cassazione con la sentenza 47110 del 5 dicembre 2012. Il giudice di pace di Trebisacce (Cosenza) aveva assolto una coppia di stranieri accusati di aver omesso senza giustificato motivo di «far impartire l’istruzione elementare» ai due figli, ritenendo che il reato non sussistesse perché erano i due minori a rifiutarsi di andare a scuola. Accolto il ricorso del procuratore generale: la terza sezione penale ha ribaltato la decisione della Corte di merito ritenendo, invece, che il reato si sia configurato, nonostante il rifiuto dei bambini, affermando che «l’articolo 731 Cp sanziona chi omette, senza giusto motivo, di impartire al minore o di fargli impartire l’istruzione elementare. La norma punisce anche l’inosservanza dell’obbligo scolastico post-elementare, avendo l’articolo 8 della legge 31.12.1962 n.1859 esteso l’obbligo all’istruzione di scuola media». E ancora: «Può essere esclusa la responsabilità degli obbligati solo quando emergano elementi che rendano inattuabile l’adempimento dell’obbligo di istruzione, quali: la mancanza assoluta di scuole o d’insegnanti, lo stato di salute dell’alunno, la disagiata distanza tra scuola e abitazione se mancano mezzi di trasporto e le condizioni economiche dell’obbligato non consentano l’utilizzo di mezzi privati, il rifiuto volontario, categorico e assoluto del minore non superabile con l’intervento dei genitori e dei servizi sociali». Pertanto, la sentenza è stata annullata con rinvio al giudice di pace calabrese per nuovo esame, visto che il semplice rifiuto del minore a frequentare la scuola non costituisce motivo di esclusione della responsabilità penale.