Ecco quando può accedere al fondo di solidarietà il coniuge che non riceve l’assegno di separazione

da | Set 24, 2017 | Anno 2017

Nuova circolare da Via Arenula su presupposti e condizioni: niente beneficio su poste creditorie ante 2016 e per divorzi, alimenti, unioni civili e provvedimenti presidenziali ex articolo 708 Cpc – Legge di stabilità 2016

 

È entrata nel vivo con la sperimentazione in 29 tribunali italiani l’attività del fondo di solidarietà a tutela del coniuge separato in stato di bisogno, introdotto dalla legge di stabilità 2016. E il ministero della Giustizia pubblica una nuova circolare ad hoc che integra la vecchia precisando presupposti di accesso al beneficio e condizioni della domanda a disposizione della persona il cui ex partner non paga l’assegno.

Requisiti per la domanda
Può accedere al fondo il coniuge separato che: è convivente con figli minori o figli maggiorenni portatori di handicap grave; non ha ricevuto l’assegno periodico a titolo di mantenimento per inadempienza del coniuge che vi era tenuto; ha un valore dell’indicatore Isee o dell’Isee corrente in corso di validità inferiore o uguale 3 mila euro; ha esperito infruttuosamente le procedure di recupero del credito nei confronti del coniuge inadempiente.

Esclusi dal beneficio
Non possono ottenere il beneficio: l’ex coniuge divorziato titolare di assegno ex articolo 5 della legge 898/70; il convivente di fatto titolare di assegno alimentare ex articolo 1, comma 65, della legge 72/2016; il coniuge titolare di assegno provvisorio di separazione fissato dall’ordinanza presidenziale ex articolo 708 Cpc (perché ottiene lo status di separato solo con la successiva sentenza); l’ex “civilmente unito” titolare di assegno divorzile.

Esame nel merito
Possono accedere al beneficio solo i crediti sorti dopo il primo gennaio 2016 (sono dunque escluse le poste maturate negli anni 2015 e precedenti). L’ammissione al fondo avviene con un provvedimento del presidente del Tribunale: se il dirigente dell’ufficio giudiziario utilizza una delega, deve richiamarla nel suo atto. È il presidente o il delegato a dover esaminare nel merito le istanze.