«Diritto di aborto», il medico deve risarcire madre, padre, fratelli e bambino nato con una malformazione, 2 ottobre 2012

da | Ott 6, 2012 | Anno 2012

«Diritto di aborto», il medico deve risarcire madre, padre, fratelli e bambino nato con una malformazione
Sanitario ritenuto responsabile per aver fatto eseguire alla paziente solo il tritest

 
La Cassazione rafforza il «diritto di aborto». Devono essere risarciti per esami clinici inadeguati durante la gravidanza la mamma, la famiglia e il bambino nato con una malformazione.

Lo ha stabilito la Suprema corte che, con la sentenza n. 16754 del 2 ottobre 2012, ha accolto il ricorso della madre di una bambina nata down, della piccola stessa, del padre e degli altri fratelli.

In questa lunga e interessante sentenza per la prima volta la Cassazione estende il risarcimento del danno per violazione del diritto di aborto a tutta la famiglia, incluso il bambino nato con la patologia invalidante.

Sul punto si legge che «la responsabilità sanitaria per omessa diagnosi di malformazioni fetali e conseguente nascita indesiderata va estesa, oltre che nei confronti della madre nella qualità di parte contrattuale (ovvero di un rapporto da contatto sociale qualificato), anche al padre e prima ancora alla stregua dello stesso principio di diritto posto a presidio del riconoscimento di un diritto risarcitorio autonomo in capo al padre stesso, ai fratelli e alle sorelle del neonato, che rientrano a pieno titolo tra i soggetti protetti dal rapporto intercorrente tra il medico e la gestante, nei cui confronti la prestazione e dovuta.

Infatti anche il marito e gli altri figli subiscono un grave danno per il mancato esercizio del diritto di aborto, sia durante la vita dei genitori costretti a dedicare maggiori cure al neonato down sia dopo la loro morte.

Il relatore, attingendo anche ad alcuni passaggi scritti ad agosto dalla Corte di Strasburgo che ha bocciato parte della cosiddetta legge 40 sulla procreazione assistita, ha affermato un altro nuovo principio, per risolvere il problema del riconoscimento di un ristoro a un nascituro (non ancora soggetto di diritt), secondo cui «la propagazione intersoggettiva dell’illecito legittima un soggetto di diritto, quale il neonato, per il tramite del suo legale rappresentante, ad agire il giudizio per il risarcimento di un danno che si assume in ipotesi ingiusto (tuttora impregiudicata la questione del nesso causale e dell’ingiustizia del danno lamentato come risarcibile in via autonoma dal neonato)».

In altre parole , ad avviso della terza sezione civile, la protezione del nascituro non passa necessariamente attraverso la sua istituzione a soggetto di diritto – ovvero attraverso la negazione di diritti del tutto immaginari, come quello a «non nascere se non sano».

Il bambino, dal momento della nascita e non prima, potrà dunque chiedere il risarcimento del danno e sarà legittimato attivo nel processo contro il medico e la struttura sanitaria che ha sbagliato gli accertamenti o la diagnosi. «Va riconosciuto al neonato – dice espressamente la Corte – soggetto di diritto giuridicamente capace (art. 1 c.c.) il diritto a chiedere il risarcimento del danno dal momento in cui è nato».

L’interesse tutelato, precisano in fondo alla lunghissima sentenza gli Ermellini, non è l’handicap in sé ma l’esistenza sacrificata legata alla patologia.