Esonero contributivo per l’assunzione di donne. I vantaggi per il sistema delle imprese

da | Giu 19, 2023 | Donne e lavoro

 

Anche per il 2023, infatti, è stato previsto l’incentivo per i datori di lavoro privati che assumono donne in condizioni svantaggiate.

A prevedere la proroga della misura già in vigore lo scorso anno è stata la Legge di Bilancio 2023, che ha rinnovato l’agevolazione fino al prossimo 31 dicembre. Nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge, viene riconosciuto un esonero contributivo del 100%, con limite massimo annuo innalzato da 6.000 a 8.000 euro.

La durata dell’esonero dipende dal tipo di contratto con cui avviene l’assunzione:

• per 18 mesi nel caso di assunzione di personale femminile a tempo indeterminato, anche nel caso di trasformazione da tempo determinato;

• per 12 mesi nel caso di contratto a tempo determinato.

La misura sarà operativa con l’autorizzazione da parte della Commissione Europea.

Possono beneficiare della riduzione dei contributi tutti i datori di lavoro privati, imprenditori o non imprenditori. Sono compresi anche quelli del settore agricolo.

L’accesso all’agevolazione è legato al rispetto delle “condizioni svantaggiate”, stabilite all’articolo 4, comma 11 della legge n. 92/12, ovvero la legge Fornero.

Il bonus si applica nel caso di assunzioni di donne:

• di qualsiasi età, senza un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi e residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione Europea;

• di qualsiasi età, senza un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi e che svolgono attività lavorativa in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere (articolo 2, punto 18), lettera e) del regolamento (CE) n. 800/2008);

• di qualsiasi età, senza un impiego regolarmente retribuito da almeno 2 anni e senza limiti di residenza; • di almeno 50 anni e disoccupate da più di un anno.

Lo sgravio contributivo invece non spetta per le assunzioni con:

• contratto di lavoro intermittente;

• contratto di apprendistato;

• contratto di lavoro domestico.

Oltre al rispetto dei requisiti da parte della lavoratrice, si devono rispettare anche quelli relativi al datore di lavoro.

In questo caso si devono soddisfare le seguenti condizioni:

• regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi del DURC;

• assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;

• rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali e di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Un’ulteriore esclusione per i datori di lavoro è prevista nel caso in cui l’assunzione sia imposta da un obbligo di legge o violi un diritto di precedenza di altri lavoratori o lavoratrici. L’assunzione, inoltre, deve comportare un incremento occupazionale rispetto alla media dell’ultimo anno. Così come per le assunzioni agevolate per lavoratori con oltre 50 anni, l’operatività della misura è subordinata all’autorizzazione della Commissione Europea.

Per le istruzioni INPS, in attesa di una nuova comunicazione, si può fare riferimento ai seguenti documenti di prassi:

• circolare n. 32/2021;

• messaggio n. 1421/2021;

• messaggio n. 403/2022.