Figli affidati solo alla madre se il padre è un inguaribile «maschilista»
Condivisione esclusa in base alla perizia che conferma la personalità «ostinata» e attaccata alla famiglia solo a parole. Divorzio “diretto” ai moldavi
■ Affido condiviso
L’affido condiviso, introdotto dalla legge 54/2006 sulla scorta di analoghe esperienze europee, è ispirato al principio di bigenitorialità, laddove con la separazione personale dei coniugi-genitori non si configura necessariamente l’affidamento esclusivo dei figli a uno di loro. In caso di contrasti, le responsabilità risultano specificamente ripartite fra i genitori e i relativi periodi di permanenza della prole presso ciascuno, diversamente dal vecchio affido congiunto che imponeva piena cooperazione fra le parti. Detto istituto costituisce oggi la regola generale, cui può derogarsi unicamente quando la sua applicazione sarebbe «pregiudizievole per l’interesse del minore», non rilevando la mera conflittualità fra genitori che ne determinerebbe un’applicazione soltanto residuale, richiedendosi invece secondo la più recente giurisprudenza l’eventuale insostenibilità della situazione.
L’affido condiviso dei minori è la regola, ma non quando il padre è un «maschilista» inguaribile, come conferma la perizia psicologica dell’Asl: la presunta superiorità sulla figura femminile lo rende minaccioso e la circostanza si ripercuote negativamente sui rapporti familiari. È quanto emerge da una recente sentenza pubblicata dalla nona sezione del tribunale di Roma.
Campo neutro
Visite ai figli soltanto in “spazio neutro” sotto la vigilanza dei servizi sociali per l’uomo dell’est europeo che mostra un attaccamento alla famiglia più a parole («in termini ideali») che nei comportamenti pratici. La personalità dell’uomo è caratterizzata da «un pensiero fortemente centrato sulle proprie esigenze»: ostinato nelle sue convinzioni ormai antiquate, si rivela poco flessibile e provocatore. La moglie invece è una donna forte abituata a sbrigarsela da sé e può ben badare ai figli restando nella casa ex familiare, condotta in locazione. Via libera, in virtù degli accordi internazionali, l’applicazione della normativa del Paese di origini: deve altresì rilevarsi che in virtù della legislazione moldava (articolo 37), «se i coniugi hanno figli minori comuni o, in assenza di un accordo per il divorzio del coniuge, il divorzio avviene attraverso il Tribunale. Il giudice dichiara lo scioglimento del matrimonio se ritiene che la convivenza come coniugi e la conservazione della famiglia sia impossibile». La situazione personale e comportamentale del padre non consente in alcun modo anche solo di valutare un regime di affidamento condiviso. I servizi sociali dovranno tenere d’occhio i figli.