Può aumentare l’assegno a carico di un legale che dichiara quanto un praticante – Ordinanza, 19 febbraio 2018
Su istanza di parte il giudice della separazione è tenuto a valutare, al fine del calcolo della ripartizione delle spese straordinarie in favore dei figli, anche il protocollo AIAF, vigente presso il Tribunale di competenza. Ma non solo. Può aumentare l’assegno a carico dell’avvocato che dichiara come un praticante, soprattutto se il figlio è ormai adolescente.
Questi, in sintesi, i principi affermati dalla Corte di cassazione che, con l’ordinanza n. 3926 , 19 febbraio 2018, hanno accolto il ricorso di una donna che si opponeva contro la riduzione del contributo economico dovuto dall’ex 49 enne avvocato che dichiarava quanto un praticante.
Sul fronte delle spese straordinarie gli Ermellini hanno spiegato che la circostanza che l'invocato (dalla difesa della donna) protocollo AIAF, vigente presso il Tribunale di Bergamo per la ripartizione tra i genitori delle spese straordinarie, fosse un atto non normativo a lei ignoto, non esimeva la Corte dal valutare, secondo parametri confacenti, la domanda avanzata dalla madre di modificare (con la chiesta previsione della quota del 70% a carico del padre) la distribuzione delle spese straordinarie tra i genitori, ripartite in ragione della metà ciascuno.
Ma non è tutto: sul versante dell’assegno i Supremi giudici hanno ritenuto che dopo aver accertata l’assenza di peggioramento delle condizioni economiche dal padre, rilevando l'inattendibilità delle dichiarazioni dei redditi da lui presentate – più consone a quelle di un praticante avvocato, che ad un professionista di 49 anni – ed evidenziando l'acquisto da parte dello stesso di un appartamento più costoso di quello posseduto (con possibilità di accollo del relativo mutuo), male ha fatto la Corte d'appello a dare atto delle maggiori esigenze del figlio (adolescente di 13 anni e non più un infante) e, al tempo stesso, a ridurre il contributo economico che ora sarà da rivedere.
Il fatto che le condizioni economiche della madre fossero migliorate è per la Cassazione del tutto irrilevante.
Infatti, la determinazione del contributo che per legge grava su ciascun genitore per il mantenimento, l'educazione e l'istruzione della prole non si fonda su di una rigida comparazione della situazione patrimoniale di ciascun obbligato e, pertanto, le maggiori potenzialità economiche del genitore affidatario concorrono a garantire al minore un migliore soddisfacimento delle sue esigenze di vita, ma non comportano una proporzionale diminuzione del contributo posto a carico dell'altro genitore.