Il dissenso della madre non convivente con il figlio preclude l’adozione in casi particolari se non si è disinteressata del bimbo

da | Lug 18, 2018 | Anno 2018

Solo l'accertamento di una situazione di disgregazione del contesto familiare d'origine e del concreto venir meno di un rapporto effettivo possono giustificare la misura – Ordinanza, 18 luglio 2018

 

Il dissenso della madre non convivente con il figlio preclude l’adozione in casi particolari se non si è disinteressata del bimbo. Solo l’accertamento di una situazione di disgregazione del contesto familiare d’origine e del concreto venir meno di un rapporto effettivo possono giustificare la misura. Lo ha affermato la prima sezione civile della Cassazione con l’ordinanza 18827/18 del 16 luglio, che ha respinto il ricorso di una coppia.

La Corte d’appello aveva confermato la decisione del tribunale per i minorenni che aveva respinto la loro domanda di adozione in casi particolari evidenziando come la stessa non potesse trovare accoglimento in virtù dell’efficacia preclusiva del dissenso opposto dalla madre del minore.
Di qui il ricorso alla Suprema corte da parte dei coniugi secondo i quali i giudici avrebbero sbagliato nel ritenere insindacabile il dissenso della madre naturale facendo riferimento a un orientamento giurisprudenziale restrittivo e minoritario, laddove un valido dissenso deve necessariamente provenire dal genitore che non sia mero titolare della potestà genitoriale, ma ne abbia altresì il concreto esercizio, grazie a un rapporto effettivo con il minore, caratterizzato di regola dalla convivenza.
La Cassazione, nel decidere la questione, ha affermato che il principio la cui applicazione è stata invocata dai ricorrenti è stato espresso dalla Suprema corte nella sentenza 18575/15. L’orientamento, ha precisato ora la Cassazione, deve essere confermato ma deve «essere meglio puntualizzato».
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