Il genitore che rifiuta i vaccini non ha voce in capitolo sulla salute dei figli nonostante l'affido condiviso

da | Feb 19, 2018 | Anno 2018

Respinto il ricorso di una madre propensa alle cure omeopatiche. Minori collocati presso il padre che aderiva alla medicina tradizionale – Ordiannza, 16 febbraio 2018

 

 

DI DEBORA ALBERICI (Ordinanza del 16 febbraio)

 

L’affido condiviso non basta per prendere insieme tutte le decisioni riguardanti i figli. Non ha infatti voce in capitolo sulla salute chi rifiuta i vaccini e in generale propende per cure omeopatiche e alternative rispetto alla medicina tradizionale.
Con una decisione che potrebbe dividere in due l’Italia, la Corte di cassazione – ordinanza n. 3913 del 16 febbraio 2018 – ha respinto il ricorso di una mamma estromessa dai giudici di merito sulle decisioni riguardanti la salute dei figli, nonostante l’affido condiviso.

La donna era risultata affetta da qualche piccolo disturbo psichico che la induceva a rifiutare cure e alimentazione tradizionali. Questo più il rifiuto dei vaccini per i suoi due figli le era valsa l’esclusione da decisioni importanti.
Inutile il ricorso della difesa ai giudici del Palazzaccio. La prima sezione civile ha infatti respinto il gravame e confermato il verdetto di merito.
Per la Cassazione, dunque, bene ha fatto la Corte territoriale di Trento a escludere la donna sulla base di accertamenti peritali protratti nel tempo che, dopo aver esaminato entrambi i genitori nei rapporti fra loro e con i figli e aver verificato sia l'ambiente materno che quello paterno, hanno individuato in quella prescelta la soluzione più tutelante per gli interessi dei minori, dato che la madre non aveva dimostrato di essere ancora in grado di assumere i comportamenti più adeguati nei confronti dei discendenti se non dietro suggerimento e indicazione del consulente.

Ciò anche perché, la disciplina prevista dall' art. 155 c.c. è compatibile con la collocazione abitativa del minore presso uno dei genitori a cui si accompagni l' individuazione di un regime di visita per i' altro.

Inoltre, l'individuazione del genitore collocatario deve poi avvenire all' esito di un giudizio prognostico che il giudice compie, nell' esclusivo interesse morale e materiale della prole, in merito alle capacità dei genitori di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione determinata dalla disgregazione dell' unione, tenendo conto, in base a elementi concreti, del modo in cui il padre e la madre hanno in precedenza svolto i propri compiti, delle rispettive capacità di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione e disponibilità a un assiduo rapporto, nonché della personalità di ciascun genitore, delle sue consuetudini di vita e dell' ambiente sociale e familiare che e in grado di offrire al minore.

Neppure i ragazzini sono stati ascoltati dai giudici. Infatti la tenera età dei bambini ha reso superfluo, a parere dei giudici di merito, l’ascolto.

Ora i piccoli resteranno a vivere con il padre e la mamma non potrà decidere nulla su alimentazione e cure.