La riforma sull’affido condiviso non ha inciso sul diritto alla percezione diretta del mantenimento. Medico condannato a versare il contributo parametrato all’attività intramuraria – Sentenza dell'11 novembre 2013
Il genitore può pretendere dall’ex l’assegno che spetta al figlio convivente. Infatti, questo principio non è stato per nulla intaccato dalla riforma sull’affidamento condiviso.
Lo ha sancito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 25300 dell’11 novembre 2013, ha respinto il ricorso di un medico che chiedeva la riduzione dell’assegno in favore della figlia adolescente, ancora in casa con la mamma.
Per la prima sezione civile, insomma, il figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente, sia il genitore con cui viva sono legittimati iure proprio a pretendere quanto dovuto dall'altro genitore per il mantenimento del figlio stesso: quest'ultimo in quanto titolare del diritto al mantenimento, il genitore convivente in quanto titolare del diritto a ricevere il contributo dell'altro genitore – obbligato assieme a lui ai sensi degli artt. 147 e 148 c.c. – alle spese necessarie per tale mantenimento, cui egli materialmente provvede; e si tratta di due diritti autonomi, ancorché concorrenti, non già del medesimo diritto attribuito a più persone. Giammai, dunque, potrebbe disporsi il versamento diretto in favore del figlio in mancanza della domanda del medesimo, cioè dell'avente diritto.