Non conta il notevole affetto nei confronti del figlio: rilevano invece le manifestazioni di aggressività e intolleranza, soprattutto in presenza di situazioni di contrasto con figure di autorità – Sentenza 24 novembre 2015
Il minore è adottabile se la madre ha una personalità istrionica, sebbene le notevoli risorse affettive nei confronti del piccolo. A sancirlo è la prima sezione civile della Cassazione con la sentenza n. 23976/15, pubblicata il 24 novembre.
I giudici di legittimità bocciano il ricorso della madre di un minore nei cui confronti il tribunale dei minorenni disponeva l’adottabilità per lo stato di abbandono in cui versava. Alla madre, inoltre, veniva sospesa anche la potestà genitoriale perché, secondo la ricostruzione del giudice di merito, era risultata non essere in grado di prendersi cura del figlio, sebbene le notevoli risorse affettive nei confronti del piccolo. Secondo la donna, sulla decisione del giudice di seconde cure aveva influito la pesante eredità del suo passato, considerati i trascorsi da tossicodipendente e la commissione di reati, oltre al fatto di vivere per strada, di non lavorare e, soprattutto, di rifiutare gli inserimenti in comunità terapeutiche.
A rafforzare la tesi di merito, anche le manifestazioni di aggressività e intolleranza dopo la nascita del bambino, nonostante l’attaccamento al figlio. Tutte condotte che evidenziavano l’incapacità della donna di riconoscere le responsabilità e i propri doveri di madre, al punto da somministrare al bimbo cibo non adatto alla sua età e di non fargli rispettare gli orari del sonno, il cui rispetto è essenziale a garantire al piccolo una crescita serena ed equilibrata. Anche la Cassazione si allinea alla decisione del giudice di appello.