Il mobbing? Contro la colf e l’apprendista è reato, contro l’operaio no, 13 gennaio 2011

da | Gen 22, 2011 | Anno 2011

I maltrattamenti si configurano solo se il rapporto datore-lavoratore è para-familiare. In Italia manca ancora la norma penale ad hoc.

 Il mobbing non è reato, salvo casi-limite in cui fra datore e dipendente ci sia una consuetudine tale da rendere il loro rapporto assimilabile a quello familiare e integrare dunque il delitto di maltrattamenti in famiglia. A tutti gli altri lavoratori resta per ora la sola tutela civile, in attesa che l’ordinamento giuridico si doti di una norma incriminatrice ad hoc come sollecitato già nel 2000 da una delibera del Consiglio d’Europa. È quanto emerge dalla sentenza n. 685/11 della sesta sezione penale della Cassazione.
Il caso dell’operaio emarginato dal caposquadra, stando al nostro codice penale vigente, non è assimilabile a quello dell’apprendista alle prese con l’artigiano autoritario o della colf vessata dalla famiglia presso cui sta a servizio. Nelle ultime due ipotesi, infatti, la stretta relazione che intercorre fra il soggetto in condizioni di supremazia e la vittima, che invece riponeva fiducia nel suo persecutore, fanno in modo che la condotta di quest’ultimo integri il reato di maltrattamenti in famiglia. Nel caso del metalmeccanico stressato dal superiore, invece, è escluso che possa configurarsi il delitto punito dall’articolo 572 Cp con cui il mobbing ha pochi punti di contatto, laddove consiste in una condotta, protratta nel tempo, finalizzata all’emarginazione del lavoratore. E non esiste una norma incriminatrice in grado di contrastare un comportamento persecutorio del genere, almeno nell’attuale ordinamento penale. All’operaio, dunque, non resta che la tutela civile: il mobbing è titolo per il risarcimento del danno e la responsabilità datoriale ha natura contrattuale ex articolo 2087 Cc per violazione delle norme a tutela della salute del lavoratore.