Immigrato maltratta la moglie: arrestato. Ma non basta per l’espulsione come “pericolo pubblico”, 8 settembre 2011

da | Set 9, 2011 | Anno 2011

Immigrato maltratta la moglie: arrestato. Ma non basta per l’espulsione come “pericolo pubblico”
La condotta di per sé non legittima il decreto: servono elementi sulla personalità complessiva dello straniero
 

Principio analogo espresso da altre sentenze  Consulta massima e sentenza relative all’articolo.
Non è sufficiente che l’immigrato abbia maltrattato la moglie affinché scatti l’espulsione per pericolosità sociale. E questo nonostante l’arresto dell’immigrato. Lo stabilisce un’ordinanza pubblicata l’8 settembre 2011 dalla sesta sezione civile della Cassazione.

Il caso
Dopo l’ennesimo atto di violenza compiuto ai danni della moglie da parte dello straniero, il prefetto di Lodi decide di espellere un cittadino del Marocco ritenendolo socialmente pericoloso. L’immigrato propone ricorso dinanzi al giudice di pace che decide per il rigetto. Ma il marocchino non si dà per vinto: reclama la violazione dell’articolo 1 della legge 1423 del 1956, richiamato dall’art. 13 c. 2 lett. C del testo unico sull’immigrazione, e soprattutto denuncia la riconduzione del reato che gli è stato ascritto alle ipotesi di pericolosità sociale, senza che sia avanzata una prognosi attuale sulla sua condizione. Infatti, il controllo giurisdizionale sul ricorso avverso il decreto prefettizio che dispone l’espulsione amministrativa dello straniero, ai sensi dell’art. 13, secondo comma, lettera C, del d.lgs. 286/98, deve avere ad oggetto il riscontro dell’appartenenza dello straniero ad una delle categorie di persone pericolose, e il rispetto dei diritti soggettivi delle persone coinvolte, il tutto poi, ricondotto ad una valutazione attuale e che investa la concreta portata degli episodi.

Le motivazioni
Il ricorso dello straniero è dunque accolto perché il giudice del merito riconduce il reato di maltrattamento in famiglia ascritto all’immigrato all’ipotesi di pericolosità sociale senza aver prima proceduto ad un esame globale della personalità dell’interessato, e senza predisporre valutazioni sulla pericolosità attuale, unica condizione che giustifica l’espulsione. Sarà il giudice del rinvio a mettere la parola “fine” alla vicenda.