Interdittiva sì, domiciliari no se la maestra d’asilo manesca non può poi avere contatti con gli alunni

da | Gen 9, 2018 | Anno 2018

Sì al ricorso dell’insegnante accusata di aver terrorizzato i bambini: vale il principio della minore afflittività, da motivare l’adeguatezza della misura rispetto al pericolo di reiterazione del reato – Sentenza, 8 gennaio 2018

 

Rischia la condanna per maltrattamenti la maestra d’asilo sospettata di aver instaurato un clima di terrore in classe a suon di ceffoni. Ma non per questo l’indagata deve andare ai domiciliari: per le misure cautelari si applica il principio della minore offensività e dunque all’insegnante manesca può bastare la sospensione dal pubblico servizio, a meno che il giudice non spieghi perché l’indiziata dovrebbe rientrare in contatto con gli alunni se le fosse applicata la sola interdittiva. È quanto emerge dalla sentenza 192/18, pubblicata l’8 gennaio dalla sesta sezione penale della Cassazione.

È accolto contro le conclusioni del sostituto procuratore generale il ricorso della maestra indagata insieme a una collega per maltrattamenti aggravati sui bambini della scuola materna. I video mostrano che l’insegnante picchia i bambini con tutto ciò che le capita a tiro, comprese le stoviglie utilizzate a mensa. E l’uso sistematico della violenza, anche per farsi rispettare dagli alunni, non può rientrare nell’abuso dei mezzi di correzione ma integra il delitto di maltrattamenti. Il reato ex articolo 572 Cp è a condotta plurima e tutte le reiterate azioni dell’indagata risultano connesse in modo inscindibile dalla volontà unitaria di introdurre un sistema di sopraffazione. E dalla motivazione emerge la consapevolezza dell’agente di fondere in un’unica condotta criminosa la serie degli atti di violenza compiuti sui bimbi.

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