Il no al “forum shopping” è imposto dalle norme Ue: competente nell’interesse del minore risulta il Tribunale del territorio di «abituale residenza» del minore
La storia d’amore con il compagno pugliese finisce e la donna se ne torna in Lombardia, portando con sé i due figli nati dalla relazione: chiede l’affido dei minori e in via, d’urgenza, di poter iscrivere i bambini a Milano. Ma a decidere sulla sorte dei piccoli deve essere il tribunale di Foggia, e non quello meneghino, perché in Capitanata finora è stata la residenza abituale della prole. E ciò perché sono innanzitutto i principi comunitari a impedire il forum shopping, laddove il singolo genitore che porta con sé i bambini può così in qualche modo “scegliersi” il giudice della controversia quasi a voler predeterminarsi un esito favorevole della controversia. Il divieto di rivolgersi al magistrato “giocando in casa” è giustificato nell’interesse preminente dei minori. Sia lecito o illecito il trasferimento del minore, spetta al giudice del luogo di provenienza pronunciarsi sull’affido nel periodo compreso fra tre mesi e un anno di distanza da quando uno dei genitori decide di cambiare città portando i bimbi con sé. È quanto emerge da una recente ordinanza pubblicata dalla prima sezione civile del tribunale di Milano (presidente Gloria Servetti).