La norma che impone l'ascolto della famiglia affidataria prima dell'adozione si applica ai procedimenti in corso

da | Ott 1, 2017 | Anno 2017

Accolto il ricorso della Procura di Palermo. La riforma classe 2015 ha come conseguenza la convocazione in qualunque fase processuale di chi è a contatto con il bambino – Sentenza, 29 settembre 2017

 

Nell’ambito del procedimento di adozione la norma che impone l’ascolto della famiglia affidataria opera anche in relazione ai procedimenti in corso.

È quanto affermato dalla Corte di cassazione che, con l’ordinanza n. 22933 di oggi, ha accolto il ricorso presentato dalla Procura di Palermo contro la revoca del provvedimento di abbandono di una bimba i cui genitori erano affetti da gravi patologie psichiatriche.

In fondo alle interessanti motivazioni gli Ermellini ricordano che la legge 173 del 2015, l’ultima riforma del diritto di famiglia, prevede che «l'affidatario o l'eventuale famiglia collocataria devono essere convocati, a pena di nullità, nei procedimenti civili in materia di responsabilità genitoriale, di affidamento e di adottabilità relativi al minore affidato ed hanno facoltà di presentare memorie scritte nell'interesse del minore».

La disposizione per i Supremi giudici va interpretata nel senso che la necessità della convocazione (dell'affidatario o della famiglia collocataria) nel corso del procedimento giurisdizionale, da cui deriva la nullità di quest'ultimo nel caso della sua inosservanza, è imposta dalla disposizione di legge avente natura processuale, perciò immediatamente applicabile ai procedimenti in corso, anche se instaurati a seguito della cassazione con rinvio.

Nell’affermare questo principio il Collegio di legittimità ha inoltre ricordato che «perché si realizzi lo stato di abbandono che giustifica la dichiarazione di adottabilità di un minore, devono risultare, all'esito di un rigoroso accertamento, carenze materiali ed affettive di tale rilevanza da integrare, di per sé, una situazione di pregiudizio per il minore, tenuto anche conto dell'esigenza primaria che questi cresca nella famiglia di origine, esigenza che non può essere sacrificata per la semplice inadeguatezza dell'assistenza o degli atteggiamenti psicologici e/o educativi dei genitori, con la conseguenza che, ai fini della dichiarazione di adottabilità, non basta che risultino insufficienze o malattie mentali dei genitori, anche a carattere permanente, essendo in ogni caso necessario accertare se, in ragione di tali patologie, il genitore sia realmente inidoneo ad assumere e conservare piena consapevolezza dei propri compiti e delle proprie responsabilità e a offrire al minore quel minimo di cure materiali, calore affettivo e aiuto psicologico indispensabili per un'equilibrata e sana crescita psico-fisica.».