La vecchietta cade al supermercato, il responsabile “626” evita la condanna ma non il risarcimento
Rigorosa ma necessaria la valutazione delle dichiarazioni rese dall’infortunata costituitasi parte civile
«Quel giorno nevicava, ma l’ingresso del supermercato non era stato spalato». Chiara l’accusa della vecchietta caduta rovinosamente a terra mentre andava a fare la spesa: non si può escludere la responsabilità dell’addetto alla sicurezza dell’esercizio commerciale, nonostante l’assenza dal servizio al momento dell’incidente. È vero: le dichiarazioni della parte offesa che si costituisce parte civile necessitano di una valutazione rigorosa da parte del giudice, ma ciò non significa che le affermazioni dell’infortunata debbano essere disattese d’emblée perché «interessate». Né il responsabile per la legge 626/94 può pensare di alleggerire la sua posizione producendo in giudizio il bollettino meteo che parla di neve e non di pioggia. È quanto emerge da una sentenza depositata il 19 maggio 2011 dalla quarta sezione penale della Cassazione.
Posizione di garanzia
Accolto, contro le conclusioni del pm, il ricorso della parte civile: annullata ai soli fini civili l’assoluzione per non aver commesso il fatto pronunciata in favore della dirigente del supermercato; spetta ora al giudice civile regolare la questione. Di certo c’è che la decisione di merito non ha applicato a dovere la norma contenuta nel secondo comma dell’articolo 40 Cp secondo cui «non impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo». Il supermarket teatro dell’incidente ha sede a Rovereto, dove la neve a novembre è un evento tutt’altro che eccezionale: esiste infatti un protocollo aziendale che in caso di precipitazioni impone di liberare l’ingresso dell’esercizio. Ma nel giorno “incriminato”, complice la momentanea assenza del “capo”, l’adempimento non è effettuato, con le conseguenze che sappiamo. Risultato: la responsabile della sicurezza avrebbe dovuto impedire la caduta dell’arzilla vecchietta anche se non era materialmente in sede. Né il giudice del merito spiega perché non bisognerebbe dar credito alla versione dell’infortunata e della figlia, secondo le quali all’ingresso dell’esercizio commerciale non era stato posto alcun segnale per evidenziare che il pavimento era scivoloso. Insomma, la dirigente non ha adottato le necessarie misure antinfortunistiche.