Le erogazioni liberali 2

da | Mar 27, 2011 | Testimonianze e contributi

Care amiche,

CommercialistaDonna” continua con le erogazioni liberali,  per sapere di quale agevolazione fiscale usufruiamo quando doniamo una cifra alle associazioni o alle organizzazioni senza scopo di lucro. Nel precedente articolo abbiamo introdotto questo nuovo argomento, parlando in particolare delle ONLUS, delle APS e delle ONG, oggi invece descriveremo le agevolazioni fiscali che ci sono sulle donazioni fatte ad  altri tipi di organizzazioni. L’elenco è lungo!

Vi saluto e vi aspetto la prossima settimana,ricordandovi che richieste particolari o interesse per un tema specifico possono essere segnalate alla mia mail  dr.monicaottone@donneierioggiedomani.it
Monica Ottone, dottore commercialista in Roma.
 

Le Erogazioni Liberali

Come ho precisato nello scorso articolo non tutte le donazioni fatte ad associazioni o organizzazioni no profit usufruiscono delle agevolazioni fiscali. La legge dà un elenco, lungo ma preciso, di soggetti che rientrano nell’ambito degli sconti fiscali. La scorsa settimana abbiamo esaminato i principali: ONLUS,  APS e  ONG. Oggi esamineremo le altre. 

Donazioni alle Universita’ ed agli Enti di Ricerca
Le donazioni fatte dalle persone fisiche a favore di:

«     università e fondazioni universitarie (di cui all’articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000 n. 388 regolamentate con il D.P.R. 24 maggio 2001, n. 254);

«     istituzioni universitarie pubbliche;

«     enti di ricerca pubblici, nonché quelli privati vigilati dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (ivi compresi l’Istituto superiore di sanità e l’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro);

§        enti parco regionali e nazionali

si possono portare in deduzione del reddito senza limiti di importo, ma devono essere effettuate tramite banca, ufficio postale, carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari. 

Attenzione:   tutti gli atti riguardanti i trasferimenti a titolo gratuito a favore delle Università e degli Enti di ricerca sopra elencati, sono esenti da tasse e da imposte. Inoltre, è ridotto del 90%, l’onorario spettante al notaio sui citati atti di donazione. 

Distinguiamole però dalle Donazioni alle Fondazioni e Associazioni dedite alla ricerca  scientifica  perchè le erogazioni fatte a queste ultime sono deducibili solo nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato, fino all’importo massimo di 70.000 euro;  
Ricordiamo la differenza tra detrazioni e deduzioni spiegata nello scorso articolo, ci servirà per distinguere le differenti agevolazioni fiscali, che variano a seconda dei beneficiari delle nostre donazioni.  Ora elencherò le erogazioni che ci danno uno sconto fiscale sull’IRPEF.  

La detrazione  dall’IRPEF del 19% dell’erogazione si ottiene con donazioni fatte a :
Istituzioni Religiose  (fino all’importo di 1.032,91 euro)
§Ospedali Galliera di Genova  finalizzate all’attività del Registro Nazionale dei donatori di midollo osseo (nel limite del 30% dell’imposta dovuta)
§Società di cultura “Biennale di Venezia  come sopra
§Partiti e Movimenti politici (da 51,65 a 10.291,38 euro)
§Associazioni e Società sportive dilettantistiche  (fino all’importo massimo di 1.500 euro)

§Popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica o altri eventi straordinari (limite massimo di 2.065,83 euro)
§Enti, Istituzioni Pubbliche, Fondazioni e Associazioni operanti nel Mondo dello Spettacolo (detrazione calcolata sul limite massimo del 2% del reddito dichiarato)
§
Fondazioni operanti nel Settore Musicale Società di Mutuo soccorso
(come sopra)
§Società di Mutuo soccorso (si detraggono i contributi associativi versati fino a un massimo di  1.291 euro). 

Come e quando far valere le erogazioni liberali
Ricordo che l’agevolazione, consistente in una detrazione d’imposta o in una deduzione dal reddito imponibile, è possibile farla valere in occasione della dichiarazione dei redditi (modello 730, modello UNICO).
Per il principio di cassa le deduzioni e le detrazioni spettanti si calcolano per l’anno in cui è stata fatta la donazione:  per esempio se l’erogazione liberale è stata fatta nel 2009 potrà essere considerata solo con la dichiarazione dei redditi relativa al 2009 da presentare nel 2010.

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