Conta l'apprezzabile sperequazione economica fra le parti, decisive le indagini Gdf. Il giro di vite, solo ridimensionato dalle Sezioni unite, vale per il divorzio. Ma stop anche al criterio tradizionale – Sentenza, 8 agosto 2018
29 AGOSTO 2018 ORE 17:45 Principio analogo espresso da altre sentenze
No all’assegno di mantenimento in favore del coniuge debole se la separazione personale non determina un’apprezzabile sperequazione economica fra le parti: non va infatti applicato il tradizionale del criterio di vita goduto in costanza di matrimonio né vale il principio di autoresponsabilità dei coniugi introdotto dalla Cassazione con la sentenza 11504/17, che vale unicamente per l’assegno divorzile ed è stato «solo ridimensionato» dalla sentenza 18287/18, pubblicata lo scorso 11 luglio dalle Sezioni unite civili della Suprema corte. Risultano dunque decisive le indagini della Guardia di finanza disposte dal giudice su redditi e patrimoni di marito e moglie. È quanto emerge dalla sentenza 504/18, pubblicata l’8 agosto dalla sezione civile del tribunale di Trieste.
Va percorsa una terza via fra il giro di vite sull’assegno divorzile e la necessità di garantire a ogni costo il tenore di vita ante separazione. A indicare il sentiero di mezzo è sempre la Cassazione, stavolta con la sentenza 16190/17, secondo cui per verificare se il coniuge richiedente ha diritto al trattamento economico bisogna verificare la situazione economica complessiva delle parti: il diritto all’assegno si configura soltanto quando la separazione determina a carico delle parti un sensibile sconvolgimento delle pregresse e consolidate abitudini di vita. Nella specie nulla ottiene la moglie anche se il reddito del marito cresce nell’anno prima dell’inizio della causa mentre quello della donna risulta in calo. E ciò perché la signora può comunque contare su buone entrate grazie alla sua attività professionale e sulla proprietà di immobili, oltre che su conti correnti bancari, come emerge dalle indagini tributarie: sono state le stesse Sezioni unite a precisare che in questi casi vanno prodotte in prima battuta le dichiarazioni dei redditi e gli altri documenti fiscali degli ex coniugi. Condiviso l’affido dei figli minori, ex casa familiare assegnata alla moglie. Spese di giudizio compensate per intero fra le parti.