Né autoresponsabilità né tenore di vita: addio assegno se la separazione non sconvolge la vita

da | Set 2, 2018 | Anno 2018

Conta l'apprezzabile sperequazione economica fra le parti, decisive le indagini Gdf. Il giro di vite, solo ridimensionato dalle Sezioni unite, vale per il divorzio. Ma stop anche al criterio tradizionale – Sentenza, 8 agosto 2018

29 AGOSTO 2018 ORE 17:45 Principio analogo espresso da altre sentenze
No all’assegno di mantenimento in favore del coniuge debole se la separazione personale non determina un’apprezzabile sperequazione economica fra le parti: non va infatti applicato il tradizionale del criterio di vita goduto in costanza di matrimonio né vale il principio di autoresponsabilità dei coniugi introdotto dalla Cassazione con la sentenza 11504/17, che vale unicamente per l’assegno divorzile ed è stato «solo ridimensionato» dalla sentenza 18287/18, pubblicata lo scorso 11 luglio dalle Sezioni unite civili della Suprema corte. Risultano dunque decisive le indagini della Guardia di finanza disposte dal giudice su redditi e patrimoni di marito e moglie. È quanto emerge dalla sentenza 504/18, pubblicata l’8 agosto dalla sezione civile del tribunale di Trieste.

Va percorsa una terza via fra il giro di vite sull’assegno divorzile e la necessità di garantire a ogni costo il tenore di vita ante separazione. A indicare il sentiero di mezzo è sempre la Cassazione, stavolta con la sentenza 16190/17, secondo cui per verificare se il coniuge richiedente ha diritto al trattamento economico bisogna verificare la situazione economica complessiva delle parti: il diritto all’assegno si configura soltanto quando la separazione determina a carico delle parti un sensibile sconvolgimento delle pregresse e consolidate abitudini di vita. Nella specie nulla ottiene la moglie anche se il reddito del marito cresce nell’anno prima dell’inizio della causa mentre quello della donna risulta in calo. E ciò perché la signora può comunque contare su buone entrate grazie alla sua attività professionale e sulla proprietà di immobili, oltre che su conti correnti bancari, come emerge dalle indagini tributarie: sono state le stesse Sezioni unite a precisare che in questi casi vanno prodotte in prima battuta le dichiarazioni dei redditi e gli altri documenti fiscali degli ex coniugi. Condiviso l’affido dei figli minori, ex casa familiare assegnata alla moglie. Spese di giudizio compensate per intero fra le parti.