Processo riaperto: la prassi rivolta contro le lavoratrici-madri, la rilevante anzianità di servizio e la denuncia in Procura non valgono a scriminare il presidente e l’amministratore della società – Sentenza 22 dicembre 2014
Non conta la quantità degli addetti in azienda, ma la qualità delle condotte persecutorie poste in essere dai vertici societari ai fini della rilevanza penale del mobbing.
E ciò anche se la vittima è un lavoratore che ha un’anzianità di servizio non trascurabile e pare avere sopportato a lungo le vessazioni dei capi: anche in un’azienda che non è una bottega artigiana ma vanta ben venticinque addetti, infatti, si può ben configurare il reato ex articolo 572 Cp a carico dei vertici societari per la mortificazione e l’isolamento del singolo lavoratore; conta infatti la sussistenza in azienda di un rapporto para-familiare, sul vecchio modello artigiano-apprendista, che ben può configurarsi quando ad esempio c’è un “padre-padrone” che gestisce i rapporti in modo del tutto autoritario nell’ambito di un rigido schema relazione “supremazia-subalternità”.
È quanto emerge dalla sentenza 53416/14, pubblicata il 22 dicembre dalla sesta sezione penale della Cassazione.