Dopo il revirement della Cassazione si applica il principio dell’autoresponsabilità economica dei coniugi: contributo solo a chi dimostra l’impossibilità oggetti di procurarsi mezzi di sostentamento – Sentenza, 16 novembre 2017
Continuano le scosse di assestamento sull’assegno divorzile dopo il revirement della Cassazione, che con la sentenza 11504/17 ha terremotato la giurisprudenza sulla legge Fortuna seppellendo il parametro del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio e sostituendolo con il principio dell’autoresponsabilità economica dei coniugi.
Anzi, le oscillazioni dei giudici di merito si fanno sempre più forti fra un’adesione piena al giro di vite decretato dalla Suprema corte e una lettura «prudente», una vera e propria crepa che va aprendo tra gli uffici giudiziari di merito. Stavolta prevale l’adesione piena alla stretta, laddove si nega l’assegno divorzile a una donna che pure non ha un’occupazione stabile: manca infatti di dimostrare che si trova nell’oggettiva impossibilità di procurarsi mezzi di sostentamento adeguati, in totale sintonia con le indicazioni provenienti da piazza Cavour. È quanto emerge dalla sentenza 1399/17, pubblicata dalla sezione civile del tribunale di Pescara.