La formazione di un secondo nucleo familiare esclude ogni residua solidarietà post-matrimoniale con l’altro coniuge che non può che confidare nell’esonero definitivo da ogni obbligo – Ordinanza, 23 luglio 2017
Con la nuova famiglia di fatto, l'ex non può avanzare alcuna pretesa in termini di mantenimento; viene meno, infatti, la possibilità di ottenere l'assegno divorzile per chi si è rifatto una nuova vita e una nuova nucleo familiare. È quanto emerge dall'ordinanza n. 18111/17 della Cassazione, depositata il 21 luglio dalla sesta sezione civile. È bocciato il ricorso di una donna divorziata che chiedeva l'assegno all'ex, richiesta spedita al mittente dalla Corte di appello che confermava solo il contributo di 400 euro mensili per il mantenimento del minore. Alla base della decisione, la conferma del rapporto di convivenza con un altro compagno che faceva decadere il diritto all'assegno.
In sede di legittimità, il Palazzaccio conferma la sentenza del merito perché l'instaurazione da parte del coniuge divorziato di una nuova famiglia, «ancorché di fatto, rescindendo ogni connessione con il tenore e il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale, fa venire definitivamente meno ogni presupposto per la riconoscibilità dell'assegno divorzile a carico dell'altro coniuge, sicché il relativo diritto non entra in stato di quiescenza, ma resta definitivamente escluso».
Infatti, la formazione di una famiglia di fatto, tutelata dalla Costituzione dall'articolo 2 Cost., «come formazione sociale stabile e duratura in cui si svolge la personalità dell'individuo, è espressione di una scelta esistenziale, libera e consapevole, che si caratterizza per l'assunzione piena del rischio di una cessazione del rapporto e, quindi, esclude ogni residua solidarietà postmatrimoniale con l'altro coniuge, il quale non può che confidare nell'esonero definitivo da ogni obbligo». La Corte suprema rigetta il ricorso della donna che rimane a bocca asciutta.