Niente risarcimento del danno morale per la rottura della promessa di matrimonio
È un comportamento «irresponsabile» ma non costituisce illecito civile. Si al rimborso delle spese sostenute
Chi è stato lasciato dal fidanzato che ha rotto la promessa di matrimonio non ha diritto al risarcimento del danno non patrimoniale ma soltanto al rimborso delle spese sostenute per le nozze andate a monte.
La Corte di cassazione (sentenza n. 9 del 2 gennaio 2012) boccia da un lato il comportamento «irresponsabile» di chi rompe la promessa di matrimonio ma di fatto annulla il risarcimento del danno morale, perché non si tratta di un illecito civile.
In queste interessanti motivazioni la sesta sezione civile scrive che «la rottura della promessa di matrimonio formale e solenne