No all’una tantum reciproca fra i coniugi a titolo di assegno perché è contraria all’ordine pubblico

da | Ago 30, 2015 | Anno 2015

Il giudice deve valutare il patto tra le parti: il trattamento ex lege 898/70 ha natura pubblicistica e non si può consentire che la misura solidaristica si formi fuori dalla relativa cornice imperativa – Decreto, 27 agosto 2015

No all’una tantum reciproca a titolo di assegno nel divorzio su ricorso congiunto dei coniugi. E ciò perché un tale patto fra le parti si rivela contro l’ordine pubblico interno: si tratta infatti di un negozio sostanzialmente privato mentre il trattamento economico previsto dalla legge 898/70 ha una natura essenzialmente pubblicistica; non si può dunque consentire che la misura solidaristica si formi fuori dalla cornice imperativa voluta dal legislatore.
I due contestuali trasferimenti patrimoniali fra i coniugi fanno ritenere che i coniugi siano entrambi “forti” (o entrambi “deboli”), ma nell’uno e nell’altro caso viene meno il presupposto operativo dell’istituto, che nasce contro le disparità economiche dopo la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
È quanto emerge da un decreto pubblicato dalla nona sezione civile del tribunale di Milano.