No alla sostituzione del cognome materno con quello del padre che ha riconosciuto il minore qualche mese dopo la nascita, 5 giugno 2013

da | Giu 8, 2013 | Anno 2013

No alla sostituzione del cognome materno con quello del padre che ha riconosciuto il minore qualche mese dopo la nascita
Necessario valutare l’interesse del minore a conservare quello che meglio rappresenta la sua identità personale

 
Non scatta in automatico la sostituzione del cognome materno con quello del padre che ha riconosciuto il minore solo dopo alcuni mesi dalla nascita: tale privilegio è escluso perché bisogna sempre valutare l’interesse del minore a conservare quello originale o che meglio rappresenta la sua identità personale. Lo ha sancito la Corte di cassazione che, con la sentenza 14232 del 5 giugno 2013, ha respinto il ricorso di un padre contro la decisione della Corte d’appello di Brescia che ha aggiunto al cognome della madre il suo. La stessa Corte di merito aveva bocciato la sostituzione del cognome paterno a quello della donna, da parte del Tribunale dei minori.

La sesta sezione civile ha osservato che è escluso ogni automatismo nell’assunzione del cognome paterno: questo è privilegiato soltanto, ai sensi dell’art. 262 Cc, ove il riconoscimento sia effettuato contemporaneamente dai genitori: nel caso specifico, il padre ha riconosciuto la minore solo dopo alcuni mesi dalla nascita. Ma non solo: la Suprema corte, nel caso in esame, ha affermato che «stante la cittadinanza italiana della minore, della madre ma pure dello stesso padre che l’ha acquistata, non si ravvisano ragioni di una pretesa prevalenza della legge dello Stato di origine del ricorrente». Insomma, è da escludersi un privilegio per il cognome del padre, occorrendo sempre valutare l’interesse del minore a conservare il cognome originario o comunque quello che meglio rappresenta la sua identità personale. Pertanto, il ricorso è stato respinto.