No alla sottrazione dei beni mobili se sono in comune col coniuge

da | Ott 30, 2014 | Anno 2014

Va applicata la presunzione di contitolarità sui cespiti cointestati – Sentenza del 29 ottobre 2014

L'ex non può appropriarsi dei beni mobili se fanno parte del patrimonio in condivisione con l'altro coniuge.

Ad affermarlo è la Cassazione con la sentenza n. 23002, pubblicata il 29 ottobre dalla prima sezione civile. Piazza Cavour respinge il ricorso di un uomo che ricorreva contro la decisione dei giudici di secondo grado. Durante la separazione, l'ex aveva sottratto tutti i beni che costituivano il patrimonio mobiliare comune, consistente in titoli di credito e depositi bancari. La donna chiedeva che il coniuge fosse condannato a restituirle il 50 percento di questi beni. La Corte d'appello di Trieste condannava l'uomo a corrisponderle una somma minore, oltre gli interessi. Quanto alle disponibilità di denaro su conti corrente e depositi, il giudice, in linea con la decisione di primo grado, rilevava che essendo cointestati, andava applicata la presunzione di comproprietà (articolo 1298 c.c.). La Cassazione si allinea al percorso argomentativo dei giudici di appello, che hanno mantenuto ferma e non mutato ex officio la qualificazione resa dal Tribunale della domanda proposta dalla donna nei confronti del marito. In base al tenore letterale delle pretese della ex, già il Tribunale aveva inteso la sua domanda introduttiva come domanda restitutoria pro quota dei beni che in tesi costituivano il patrimonio mobiliare comune e che il marito aveva sottratto; di tale domanda i medesimi giudici d'appello si sono limitati a ribadire e chiarire l'articolato contenuto, non solo confermandone l'indole non prettamente divisoria, ma anche, senza alterarecausa petendi e petitum, individuandone il fondamento normativo e precisandone le implicazioni giuridiche e fattuali.

Dal contenuto della sentenza impugnata emerge che la presunzione di contitolarità (articolo 1298 c.c.) è stata irreprensibilmente applicata solo in riferimento ai cespiti cointestati (conto corrente e libretto di risparmio), per cui le doglianze che tale presunzione involgono e avversano con riguardo invece a quelli in titolarità del solo ricorrente devono essere disattese, al pari di quelle che, solo genericamente e con rilievi nuovi o comunque privi di decisività, involgono sia la conclusione negativa in ordine al superamento da parte dell'uomo della presunzione in questione e sia la riconduzione alla comunione dei titoli acquisiti in costanza di matrimonio e intestati soltanto a lui. Pertanto, il ricorso dell'uomo va respinto.