Impossibile invece delibare l'annullamento delle nozze deciso dal tribunale ecclesiastico laddove marito e moglie non vivono da estranei nella stessa casa ma, pur fra i litigi, hanno avuto due figli
Non c’è vera convivenza senza rapporti personali e sessuali fra i coniugi.
Diversamente, è impossibile delibare la sentenza ecclesiastica di annullamento del matrimonio concordatario anche se la lunga convivenza non è idilliaca. La coabitazione tra coniugi non è «necessariamente collegata a un buon matrimonio». Lo sancisce la Cassazione con l'ordnanza 13120/17 , depositata il 24 maggio dalla sesta sezione civile.
Il collegio rigetta il ricorso di un uomo contrario alla decisione della Corte di appello perché, nell’ambito di un procedimento di delibazione della sentenza ecclesiastica, rigettava la sua richiesta di annullare il matrimonio concordatario, posto che i coniugi avevano convissuto per lungo tempo dopo la celebrazione delle nozze. La Cassazione ricorda che sull’argomento si sono espresse le Sezioni unite civili (leggi l’approfondimento “Non si può delibare lo scioglimento delle nozze concordatarie se la convivenza durò almeno tre anni”) secondo le quali la convivenza tra coniugi «non è necessariamente collegata ad un buon matrimonio», basato su «solidarietà e affetti», ma è legata a un matrimonio «comunque celebrato», a meno che i coniugi (e di ciò non c’è prova né si è chiesto di provarlo) si trovassero in una situazione di «totale estraneità», pur coabitando, senza alcun rapporto personale o sessuale». È stato, invece, messo in evidenza dalla Corte di appello che la coppia ebbe due figli e il fatto che ci fossero «contrasti e incomprensioni, e magari violenze», non ha alcun rilievo. La Corte suprema, sulla base di tali ragioni, decide di rigettare il ricorso. Il ricorrente è condannato a pagare le spese di legittimità.