Non è reato filmare la dirimpettaia nuda se l’appartamento è senza tende

da | Gen 10, 2019 | Anno 2019

Il luogo ripreso è di privata dimora ma l’interferenza illecita ex articolo 615 bis Cp si consuma solo quando la condotta è indebita mentre il video del guardone risulta girato senza particolari espedienti – Sentenza, 8 gennaio 2019

Non è punito per interferenze illecite nella vita privata il guardone che senza particolari espedienti fa foto e video alla vicina nuda all’interno della sua abitazione facilitato dall’assenza di tende. Lo ha sancito la Cassazione con la sentenza 372/18, pubblicata l'8 gennaio dalla terza sezione penale.
Accolto il ricorso di un uomo condannato in secondo grado al carcere (pena rideterminata in 3 anni e due mesi) per interferenze illecite nella vita privata e altri reati tra cui atti sessuali su minore. Rispetto al primo reato, il collegio annulla senza rinvio la sentenza della Corte di appello e interessanti sono le conclusioni offerte dagli “ermellini”.

Nello specifico, infatti, al ricorrente era contestato di aver fatto a una donna nuda foto e video mentre usciva dalla doccia all’interno del bagno della sua abitazione; il quesito che sorge spontaneo è se sia configurabile o meno il reato ex articolo 615 bis Cp in casi analoghi a questo. Il collegio sgombera il campo dagli equivoci affermando che per il reato di interferenze illecite nella vita privata non basta che la condotta «abbia a oggetto immagini che riguardino atti che si svolgano in uno dei luoghi indicati dall’articolo 614 Cp (e, dunque, l’abitazione o altro luogo di privata dimora o le appartenenze di essi), ma è anche necessario che tale condotta sia posta in essere indebitamente». Nel caso analizzato dalla terza sezione, l’aspetto particolare è che la donna non abbia fatto nulla per evitare al guardone di osservarla senza veli; infatti, il bagno, teatro di riprese e foto, era privo di tende e l’imputato senza particolari espedienti era riuscito a riprenderla. Se, dunque, l’azione, «pur svolgendosi in luoghi di privata dimora, possa, come nel caso in esame, essere liberamente osservata dagli estranei, senza ricorrere a particolari accorgimenti, non si configura una lesione della riservatezza del titolare del domicilio». Va detto, infine, che non si configura il reato in questione «non essendo stati ripresi comportamenti della vita privata sottratti alla normale osservazione dall’esterno, posto che la tutela del domicilio è limitata a ciò che si compie nei luoghi di privata dimora in condizioni tali da renderlo tendenzialmente non visibile a terzi». Il collegio sul punto annulla senza rinvio la sentenza impugnata.