Palpeggiare è reato, ma non si può negare l’attenuante anche se la vittima fu molestata da bambina, 29 novembre 2011

da | Dic 3, 2011 | Anno 2011


Palpeggiare è reato, ma non si può negare l’attenuante anche se la vittima fu molestata da bambina
Per l’aggressione sessuale di scarsa consistenza si può configurare lo sconto di pena nonostante la sofferenza legata al vissuto della parte offesa

Altro che “mano morta”. I palpeggiamenti, anche fugaci, rientrano negli atti sessuali e sono perseguiti come violenza ex articolo 609 bis. Tuttavia, quando l’aggressione sessuale risulta di scarsa consistenza, si può ben configurare lo sconto di pena di cui all’ultimo comma della norma. E ciò nonostante le conseguenze psicologiche in danno della parte offesa non siano state lievi, anche se legate soprattutto al vissuto della donna, che da bambina fu già vittima di un’aggressione sessuale. È quanto emerge dalla sentenza 42665/11, pubblicata dalla terza sezione penale della Cassazione. Il ricorso dei due imputati è accolto limitatamente alla mancata concessione della diminuente di cui all’ultimo comma dell’articolo 609 bis Cp. Inutile provare a rimettere in discussione la ricostruzione dei fatti: il titolare della scuola guida, spalleggiato da un complice, tenta di approfittarsi di una donna extracomunitaria che deve sostenere l’esame per la patente e ha difficoltà a parlare italiano; con la scusa di aiutarla presentandole l’esaminatore, l’imprenditore attira la giovane in un tranello nei locali dell’azienda. Ma l’aggressione, per fortuna, non va oltre toccamenti fugaci e battute volgari: la ragazza, atterrita, scappa via e racconta tutto al marito (in seguito tornerà nel Paese di origine): la trappola dei due imputati era finalizzata a ottenere la promessa di una futura completa disponibilità a favori sessuali da parte della vittima, probabilmente dopo l’esame. Fatto sta che la parte offesa subisce rilevanti conseguenze psicologiche dall’imboscata subita; che tuttavia risultano essere collegate, spiegano i giudici, a una pregressa condizione di stress dovuta alla situazione familiare della donna e da una precedente molestia sessuale subita da bambina. La costituzione di parte civile è revocata e con essa anche le statuizioni civili. Sarà il giudice del rinvio a chiudere la vicenda verificando il diritto degli imputati allo sconto di pena.