Parità di genere

da | Giu 6, 2014 | Democrazia paritaria

Quote rosa nei Cda delle società partecipate da enti o miste, anche se nessuno da solo ha il controllo Palazzo Spada si schiera per l’interpretazione estensiva delle norme rispetto alle compagini presenti in Borsa: «Garantire l’equilibrio risponde a un’esigenza fondamentale di efficienza del sistema» – Parere del 4 giugno 2014

Le norme sulle quote rosa devono essere applicate anche nei consigli di amministrazione delle società quotare in Borsa controllate da più amministrazioni pubbliche, anche se nessuna di esse da sola ha il controllo della società. E ciò a prescindere dal fatto che sia partecipata o meno da privati. Così ritiene il Consiglio di Stato, che nel parere 1801/14, depositato il 4 giugno, propone un’interpretazione estensiva delle norme di cui all’articolo 3 della legge 120/11, che ha modificato il testo unico in materia di intermediazione finanziaria, e dell’articolo 1 del successivo Dpr 251/12.

Democrazia partecipativa:  La ratio della garanzia dell’equilibrio di genere – scrive la sezione prima in sede consultiva – è fondata sull’esigenza fondamentale di efficienza del sistema.
Risultato: Le norme sulla parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati – spiegano i magistrati amministrativi – trovano applicazione anche nel caso di società assoggettate al controllo congiunto di più amministrazioni pubbliche, anche se nessuna di esse, da sola, ha il controllo della società.
Si rendono così applicabili l’articolo 3 della legge 120/11 e l’articolo 1 del Dpr 251/12 in materia di quote di genere. Ancora: L’equilibrio di genere costituisce espressione della cosiddetta democrazia partecipativa e, ancor prima della dignità della persona, che non può essere esclusa dal circuito dei poteri – pubblici o privati – sulla base dell’appartenenza a un genere.
La normativa sulle società quotate e sulle società non quotate sotto il controllo delle pubbliche amministrazioni, si legge nel parere, è suscettibile di interpretazione estensiva, essendo evidente che l’intento del legislatore è quello di assicurare l’equilibrata presenza dei generi nella governance degli enti il cui ruolo nel mercato è maggiormente significativo: è dunque la tutela dell’interesse generale del massimo utile individuale e collettivo (e non dell’interesse pubblico) la ratio dell’azione positiva, nella consapevolezza che gli operatori macroeconomici – società private quotate e società pubbliche – operano in modo più efficiente quando, in difetto di meccanismi spontanei di selezione nell’insieme del genere umano, entrambe le sue componenti siano rappresentate. Da questo punto di vista la circostanza che il controllo pubblico operi singolarmente o in modo congiunto è irrilevante.