Perde l’ affidamento condiviso il padre che vessa la moglie davanti al bambino
La condotta violenta è pregiudizievole per l’equilibrato sviluppo psichico del figlio
Non ha diritto all’affidamento condiviso il genitore che, nonostante la presenza dei figli in casa, ha sempre avuto un atteggiamento violento nei confronti della moglie. Cosi ha stabilito la Corte d’appello di Roma con la sentenza del 15 novembre 2012. Insomma, per la Corte della Capitale le lesioni subite dalla moglie con referti del pronto soccorso e le relazioni dello psicologo del centro dove la consorte e i figli trovavano spesso ospitalità, non erano «mere allegazioni di parte», come definite dalla difesa, ma vere e proprie prove di una condotta gravemente pregiudizievole per l’equilibrato sviluppo dei figli: «Le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all’altro, – si legge in sentenza – costituiscono violazione talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé soli, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti certamente la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione del suo addebitabilità all’autore di esse e da esonerare il giudice del merito, che abbia accettato siffatti comportamenti, dal dovere di comparare, ai fini dell’adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei». Per questo, la mancata partecipazione del padre alla vita dei figli sotto ogni profilo, anche il mancato adempimento agli obblighi di natura economica, non avendo mai provveduto al versamento dell’assegno per il loro mantenimento, unitamente alle profonde carenze nei compiti di cura, assistenza ed educazione nei loro confronti, non hanno consentito di ritenere la sussistenza dei presupposti per la pronuncia di affidamento condiviso.